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CIE: ulteriori chiarimenti del Garante

Antonello Soro, Presidente del Garante privacy, replica al Ministro Salvini e fornisce ulteriori chiarimenti circa la modifica delle informazioni riportate sulla carta d’identità elettronica dei minorenni e l’indicazione dei soggetti che possano richiedere, per il minore, il rilascio di tale documento d’identità.

La disciplina attuale prevede che la carta d’identità elettronica del minore rechi i nominativi dei suoi “genitori” e che il rilascio di tale documento possa essere richiesto, appunto, dagli stessi “genitori”. Il decreto intende invece sostituire (tanto nella carta d’identità, quanto nei moduli di richiesta e nella relativa disciplina) il riferimento ai “genitori” con quello al “padre” e alla “madre”.

Il parere del Garante ha, dunque, valutato la compatibilità di tale sostituzione terminologica – limitatamente allo specifico profilo “burocratico” del rilascio della carta d’identità elettronica e del suo contenuto – con la disciplina di protezione dei dati personali e, in particolare, con il principio di esattezza dei dati stessi e la tutela dell’identità personale.

La modifica introdotta dal decreto si è rivelata inattuabile in alcune ipotesi, con gli effetti discriminatori che necessariamente ne conseguono per il minore. Per esempio, nei casi nei quali egli sia affidato non al padre e alla madre biologici, ma a coloro i quali esercitino – secondo quanto previsto dall’ordinamento – la responsabilità genitoriale a seguito di trascrizione di atto di nascita formato all’estero, sentenza di adozione in casi particolari o riconoscimento di provvedimento di adozione pronunciato all’estero.

Ebbene, in tutti questi casi, la modifica proposta determinerebbe effetti paradossali. Se il minore è affidato a soggetti che non possano definirsi suo padre e/o sua madre, non potrebbe ottenere mai la carta d’identità elettronica, non avendo appunto egli alcun padre o madre legittimati, essi soli, a richiederne il rilascio.

Oppure, per ottenere il documento d’identità del minore, i soggetti che ne esercitino la responsabilità genitoriale dovrebbero essere costretti a una falsa dichiarazione, attribuendosi (con la responsabilità penale che ne consegue), identità a loro non appartenenti.

E anche ove la carta fosse rilasciata, essa recherebbe delle informazioni non veritiere circa l’identità dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale del minore: cosa chiaramente incompatibile con lo scopo stesso del documento identificativo.

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