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Iscrizione anagrafica dello straniero
Esclusa l’iscrizione per nascita che necessita una trattazione a parte, le altre tipologie di iscrizione avvengono con le stesse modalità previste per i cittadini italiani

Si possono sintetizzare le seguenti tipologie di iscrizione anagrafica:
1) iscrizione per nascita;
2) iscrizione per immigrazione da altro comune o dall’estero;
3) iscrizione per esistenza giudizialmente accertata;
4) iscrizione senza alcuna provenienza o per ricomparsa;
5) iscrizione per persona erroneamente non iscritta;
6) iscrizione del “senza fissa dimora”;
7) iscrizione per altri motivi.
Relativamente al punto 2) occorre precisare che per i comuni ancora non transitati nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), nonché per gli adempimenti anagrafici che interessano congiuntamente un comune transitato ed un comune non transitato, trovano ancora applicazione le disposizioni del d.P.R. 223/1989 previgenti all’entrata in vigore del d.P.R. 126/2015. Pertanto resta prevista in tali ipotesi anche l’iscrizione per “trasferimento di residenza da altro comune”. Qualora tale trasferimento interessi invece due comuni già transitati nell’anagrafe nazionale della popolazione residente si avrà una semplice mutazione anagrafica.
Esclusa l’iscrizione per nascita che necessita una trattazione a parte, le altre tipologie di iscrizione avvengono con le stesse modalità previste per i cittadini italiani e quindi comportano per l’Ufficiale d’anagrafe gli stessi adempimenti già documentati nel corso del capitolo IV del presente manuale, salvo un aspetto fondamentale: la verifica della regolarità del soggiorno.
La verifica della regolarità del soggiorno costituisce una condizione di ricevibilità della domanda: il Ministero dell’interno nella circolare n. 9 del 27 aprile 2012 ha infatti affermato che “l’Ufficiale d’anagrafe ha 45 giorni di tempo per effettuare gli accertamenti relativi alla dimora abituale e la verifica dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno con riguardo ai cittadini di Stati appartenenti alla Unione europea provenienti dall’estero, posto che in base a quanto stabilito dall’art. 5, comma 3, del d.l. 5/2012, la verifica della regolarità del soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, di cui al d.lgs. 286/1998, precede l’iscrizione anagrafica”.

a) La regolarità del soggiorno ai fini dell’iscrizione anagrafica

L’art. 6 del d.lgs. 286/1998 al comma 7 stabilisce che “le iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani, con le modalità previste dal regolamento di attuazione”.

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