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Cittadino italiano nato all’estero: il cognome spettante secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (2 parte)
La riflessione sul cognome spettante al cittadino italiano che nasce all’estero è stata provocata dalla necessità di rispondere ad un quesito...

Articolo tratto dalla Rivista “I Servizi Demografici n. 12/2018″

Le conseguenze per l’ufficiale di stato civile
La sentenza di cui sopra della Corte di Giustizia è particolarmente rilevante per l’ufficiale dello stato civile in quanto viene esaminata, affrontata e decisa una situazione che corrisponde esattamente a quanto previsto dal nostro ordinamento, ad una specifica normativa che prevede casistica, adempimenti e procedure esattamente corrispondenti a quelle prese in esame dalla Corte e, pertanto, non vi è dubbio che gli effetti della decisione debbano riflettersi sull’operato dell’ufficiale dello stato civile, chiamato a darne piena applicazione: per capirne il senso, basterebbe riflettere sul fatto che i due genitori tedeschi che in Danimarca attribuiscono al figlio il cognome previsto dall’ordinamento danese e non consentito dall’ordinamento tedesco, possono essere sostituiti dai due genitori italiani che in Germania attribuiscono al figlio il cognome previsto dall’ordinamento tedesco e non consentito dall’ordinamento italiano, tenendo presente che la soluzione prevista da entrambi gli ordinamento sarebbe quella di sostituzione (=correziovine) del cognome imposto alla nascita con quello previsto dallo Stato di cittadinanza, soluzione che viene rigettata dalla Corte di Giustizia in quanto in contrasto con il Trattato C.E.E.

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