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IL CASO - Accesso alla banca dati anagrafica da parte di pubbliche amministrazioni
Quale è la norma in base alla quale possiamo consentire ad altre p.a. l’accesso alla banca dati anagrafica?

L’accesso delle altre p.a. alla banca dati anagrafica era consentito in base a quanto previsto dal d.lgs. 7.3.2005, n. 82 (CAD), aggiornato con d.l. 175/2017, con l’art. 12 (Norme generali uso informazioni e comunicazioni nell’azione amministrativa).
L’art. 58 che dettava le modalità per la fruibilità dei dati (Convenzioni e autorizzazioni) è stato abrogato.
A questo punto quale è la norma in base alla quale possiamo consentire ad altre p.a. l’accesso alla banca dati anagrafica, almeno fino a quando non sarà completato il subentro in ANPR e saranno state stabiliti gli strumenti e le condizioni per l’accesso all’ANPR delle altre p.a.?

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