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I giudici amministrativi sui concorsi
Sono legittime, entro i tetti fissati dal legislatore, le disposizioni che consentono la effettuazione di concorsi interamente riservati per la stabilizzazione dei lavoratori precari

Sono legittime, entro i tetti fissati dal legislatore, le disposizioni che consentono la effettuazione di concorsi interamente riservati per la stabilizzazione dei lavoratori precari. In via ordinaria il requisito di un punteggio minimo di laurea non può essere richiesto. Lo svolgere un componente la commissione attività lavorativa nello stesso ente in cui presta servizio un candidato determina un obbligo di astensione; la mancata predeterminazione da parte della commissione dei criteri di valutazione nel corso della prima riunione determina la illegittimità della procedura ed i criteri di valutazione generici devono essere integrati in modo da potere consentire l’assegnazione di un punteggio. La illegittima esclusione da un bando integra gli elementi per la maturazione del diritto al risarcimento dei danni Possono essere così riassunte le più recenti indicazioni dettate dalla giurisprudenza amministrativa sui concorsi pubblici.

Le stabilizzazioni tramite concorsi riservati
Sono pienamente legittime le previsioni di cui al d.l. n. 101/2013 che consentono la effettuazione di concorsi interamente riservati per la stabilizzazione dei lavoratori precari in possesso dei requisiti dettati dalla normativa, mentre si deve considerare vietato l’inquadramento automatico. La sentenza della seconda sezione del TAR della Sicilia, sede di Palermo, n. 234/2019 ha fissato con molta nettezza tali principi.
La prima indicazione è la seguente: “le disposizioni – nazionale (nda d.l. n. 101/2013) e regionale – in esame, nella cui applicazione è stata bandita la procedura oggetto del presente giudizio, dunque, stabiliscono che, al fine di ridurre il cd. precariato e, al contempo, di valorizzare le professionalità acquisite dai lavoratori a tempo determinato, possono essere indette selezioni riservate interamente al personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, co. 519 e 558, l. n. 296/2006 e all’articolo 3, co. 90, l. 244/2007, ossia, in estrema sintesi, il personale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni”. Tali disposizioni non sono illegittime costituzionalmente, anche se costituiscono una deroga rispetto alla preferenza di cui all’articolo 97 della Costituzione per il concorso pubblico. Con riferimento alle disposizioni sulle stabilizzazioni la Corte Costituzionale “ha affermato il principio della illegittimità delle norme che prevedano le stabilizzazioni di personale precario delle pubbliche amministrazioni senza richiedere la necessità del superamento di un concorso pubblico, ossia a semplice domanda”. Occorre trarre la seguente conclusione: “il principio del pubblico concorso, di cui è corollario quella del limite alla riserva di posti al personale interno, ammette deroghe ove queste non appaiano immotivate, ma sorrette da consistenti ragioni di interesse pubblico”. Non meritano per queste ragioni censure le disposizioni sulle stabilizzazioni di cui al d.l. n. 101/2013, in quanto rispettose dei principi prima indicati.

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