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Lo scioglimento giudiziale dell’unione civile senza la preventiva manifestazione di volontà di fronte all’ufficiale di stato civile
Il Tribunale di Novara pronuncia lo scioglimento di unione civile accogliendo la domanda di scioglimento proposta da una parte nei confronti dell’altra

Estratto dell’articolo di Renzo Calvigioni, Lo scioglimento giudiziale dell’unione civile senza la preventiva manifestazione di volontà di fronte all’ufficiale di stato civile, pubblicato sulla rivista I Servizi Demografici  n. 5/2019,  pag. 13

In una recente sentenza del 5 luglio 2018, il Tribunale di Novara pronuncia lo scioglimento di unione civile accogliendo la domanda di scioglimento proposta da una parte nei confronti dell’altra: considerando che la legge che ha introdotto le unioni civili nel nostro ordinamento, la n. 76/2016 risale al 20 maggio 2016, cioè ha un periodo di applicazione breve, ulteriormente ridotto dal fatto che i decreti legislativi, che hanno dato piena attuazione alla normativa, superando la fase provvisoria, sono stati emanati nel gennaio 2017 cioè ancora più di recente, le decisione del Tribunale di Novara rappresenta una dei primi esempi di scioglimento di unione civile, già solamente per questo meritevole di approfondimento. Ulteriore particolarità è data dal fatto che il ricorrente non ha reso la dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile, contenente la manifestazione di volontà di sciogliere l’unione civile, come espressamente previsto dall’art. 1, comma 24 della legge 76/2016: nonostante tale carenza, il Tribunale ha accolto comunque la richiesta di parte giungendo alla decisione richiesta. Si tratta di una procedura che sembra discostarsi del dettato normativo e, proprio per questo, può essere utile cercare di comprendere il percorso seguito dal giudice.

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ANTICIPAZIONE DEL SOMMARIO (FASCICOLO N. 5/2019)

 

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