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ISEE 2015: pubblicati i nuovi importi degli assegni familiari e di maternità
circolare INPS n. 48 del 20 febbraio 2015

Con circolare n. 48 del 20 febbraio 2015 l’INPS ha reso noti gli importi dell’Assegno per il nucleo familiare e dell’Assegno di maternità concessi dai comuni e i nuovi limiti di reddito (nuovo ISEE 2015) per le domande riferite all’anno 2014, ma presentate dopo il 1° gennaio 2015.

Ciò a seguito della riforma dell’ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e  della circolare n. 171 del 2014 con la quale sono state comunicate le nuove soglie, che si riferiscono all’ISEE e non più all’ISE, e le modalità di calcolo da applicare, a far data dal 1° gennaio 2015, all’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori (art. 65 della legge n. 448 del 1998) e all’assegno di maternità (art. 74 del decreto legislativo n. 151 del 2001) concessi dai Comuni.

Il citato D.P.C.M. n. 159/2013, in relazione alle nuove modalità di calcolo dell’indicatore, fissa con riferimento al 2013 le soglie per l’assegno per il nucleo con almeno tre figli minorenni e per l’assegno di maternità, determinandole rispettivamente al livello ISEE inferiore a 8.446 euro e a 16.737 euro.

Entrambe queste nuove soglie devono essere rivalutate sulla base della variazione nel 2013 dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Nella circolare del 20 febraio scorso l’INPS precisa che:   

 

Invece le domande di assegno di maternità e assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori  presentate entro il 31 dicembre 2014 riferite all’anno 2014 saranno valutate sulla base delle soglie ISE di cui alla circolare n. 29 del 2014.

Infine per quanto riguarda  le domande presentate dopo il 1° gennaio 2015, ma riferite all’anno 2015 le soglie dell’ISEE e gli importi delle prestazioni in oggetto, rivalutati e validi per l’anno 2015, saranno resi noti con la pubblicazione di un apposito Comunicato del Dipartimento della famiglia, a cui seguirà una specifica circolare sull’argomento.

Le soglie dell’ISEE rivalutate si applicano esclusivamente:

  1. per i richiedenti che presentano la domanda di assegno di maternità, successivamente al 1 gennaio 2015, per i figli nati precedentemente a tale data;
  2. per i richiedenti che presentano, dal 1 gennaio 2015 al 31 gennaio 2015, la domanda di assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni per l’anno 2014.

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