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Limiti percentuali agli incarichi a contratto nei Comuni senza dirigenza
Un lotto di 3.600 Comuni usciti dalle elezioni amministrative rimette in moto la macchina dell’assegnazione degli incarichi a contratto, ai sensi dell’articolo 110 del d.lgs. 267/2000.

Un lotto di 3.600 Comuni usciti dalle elezioni amministrative rimette in moto la macchina dell’assegnazione degli incarichi a contratto, ai sensi dell’articolo 110 del d.lgs. 267/2000.
Molti sindaci, infatti, hanno l’idea che debbano costituirsi uno staff di propria fiducia. Si tratta certamente di un’idea ed una concezione distorte. Lo staff politico il sindaco ce lo ha già: è la giunta. Lo staff dell’ufficio può costituirselo: basta avvalersi (in maniera legittima) dell’articolo 90 del TUEL. Lo staff tecnico dovrebbe esistere già: il personale dipendente, che in linea teorica dovrebbe essere adeguato ai fabbisogni dell’ente e, ancora, assunto in ruolo.
Non dimentichiamo che ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del d.lgs. 165/2001 (norma obbligatoria anche per l’ordinamento locale) “Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall’articolo 35”.
Il precetto è chiaro: la compagine tecnica va costituita in relazione ai fabbisogni con personale di ruolo.
Simmetricamente, quindi, l’utilizzo di incarichi a contratto dovrebbe essere solo un’ipotesi straordinaria ed eccezionale. E, infatti, così è. L’articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, per effetto del successivo comma 6-ter, si applica direttamente agli enti locali (non è necessaria nessuna intermediazione statutaria o regolamentare). Dunque, l’articolo 110, comma 1, del TUEL deve leggersi necessariamente in combinazione con l’articolo 19, comma 6, che consente il ricorso ad incarichi a contratto al ricorrere di tre condizioni:

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