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La denuncia della causa di morte (Istat D4): posso rilasciarne copia?
Ancorché destinata “al sindaco”, oggi la scheda Istat/D.4 è di fatto gestita dall’ufficiale dello stato civile che ha redatto l’atto di morte

Tratto dall’articolo di Graziano Pelizzaro, La denuncia della causa di morte (Istat D4): posso rilasciarne copia?, pubblicato sulla rivista I Servizi Demografici  n. 6/2019,  pag. 16

L’art. 1 del d.P.R. n. 285/1990 dispone che i medici, a norma dell’art. 103, sub a), del T.u.ll.ss. n. 1265/1934, debbano per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. La denuncia della causa di morte deve essere fatta su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica (scheda Istat/D.4). Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso alla unità sanitaria locale nel cui territorio detto comune è ricompreso. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
Ancorché destinata “al sindaco”, oggi la scheda Istat/D.4 è di fatto gestita dall’ufficiale dello stato civile che ha redatto l’atto di morte.
La scheda Istat/D4 si compone di due parti: la parte A, riservata al medico, contiene dati sanitari, mentre la parte B è affidata all’ufficiale dello stato civile che la completa con i dati anagrafici della persona deceduta, ai fini della statistica e contabilità demografica.
Quando l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.) sarà a regime, la parte B, finalizzata alla rilevazione delle dinamiche demografiche, perderà la ragione di esistere, mentre per la parte A, ovvero per le notizie sanitarie ed epidemiologiche, ne è già previsto l’invio telematico dall’allegato D) al d.P.R. 10 novembre 2014, n. 194:
L’ANPR rende disponibile il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, che pervengono ai comuni con le modalità tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Con il medesimo servizio di invio del certificato di morte di cui al citato articolo 74, è altresì inoltrata la denuncia della causa di morte di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285”.

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