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IL CASO - Cittadinanza italiana art. 4, comma 2, l. 91/1992 - Applicazione retroattiva - Inaccoglibilità
Il d.l. n. 69/2013 non contiene una norma che spieghi come disporre per le fattispecie precedenti la sua entrata in vigore, si chiede un parere circa l’ipotetica possibilità di applicare l’istituto della retroattività al caso in esame

K.S. cittadino macedone, nato in Italia nel 1990, residente in questo Comune, rappresentato e difeso dal suo Avvocato, ha presentato, ora per allora, istanza di acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 4, comma 2, l. 91/1992, imputando a questo Comune il mancato avviso circa la possibilità di esercitare tale diritto.
K.S. è diventato maggiorenne il 29.6.2008 ed aveva tempo fino al 29.6.2009 per presentare istanza di ottenimento della cittadinanza italiana in quanto nato e residente ininterrottamente in Italia fino al compimento del diciottesimo anno di età.
In quegli anni le Amministrazioni Comunali, contrariamente a quanto prevede l’attuale art. 33 del d.l. n. 69 del 21.6.2013, non erano tenute nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età ad informare i potenziali aspiranti circa la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato art. 4 della legge 91/1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età; ciò nonostante gli interessati si presentavano spontaneamente a farne richiesta.
L’art. 33, comma 1, d.l. 21.6.2013, n. 69 prevede che “ai fini di cui all’art. 4, comma 2, l. 91/1992 all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli Uffici della Pubblica Amministrazione”.
L’Avvocato di parte asserisce che tale norma, volta a dare attuazione a norme internazionali a tutela del minore, è di natura interpretativa e pertanto di applicazione retroattiva.
Sentenze del Consiglio di Stato e del Tribunale di Firenze sono state emanate rispettivamente nel 2013 e nel 2015 in costanza della normativa attuale, mentre la condizione di K.S. è da collocare nella normativa previgente degli anni 2008-2009.
Premesso, inoltre che il d.l. n. 69/2013 non contiene una norma che spieghi come disporre per le fattispecie precedenti la sua entrata in vigore, chiede un parere circa l’ipotetica possibilità di applicare l’istituto della retroattività al caso in esame.

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