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Assunzioni, i problemi aperti dal Decreto Crescita
Non fa un bel regalo la legge di conversione del cosiddetto Decreto “Crescita” alla logica e all’operatività degli Enti locali, impegnati nella corsa alle assunzioni anche per lenire gli effetti della massa di pensionamenti innescata da “Quota 100”

Non fa un bel regalo la legge di conversione del cosiddetto Decreto “Crescita” alla logica e all’operatività degli Enti locali, impegnati nella corsa alle assunzioni anche per lenire gli effetti della massa di pensionamenti innescata da “Quota 100”. Infatti, dalla lettura della disposizione emergono molti più problemi, sostanzialmente irrisolvibili con l’opera dell’interprete, che soluzioni. Sicuramente si aprirà per l’ennesima volta la strada verso cortocircuiti operativi, dovuti al fiorire incontrollato di pareri contrastanti e inconciliabili della Corte dei conti, dell’ARAN e della giurisprudenza. Un vero peccato, perché la disposizione contenuta nell’articolo 33 della norma ha un pregio indiscutibile: il tentativo di valorizzare l’autonomia delle amministrazioni locali, abbandonando il solito criterio di contenimento della spesa mediante tagli o tetti trasversali, per sostituirlo con un indice di virtuosità, capace di dare maggiori spazi per la spesa che finanzia le assunzioni agli enti col maggiore indice di virtuosità economica. Tutto, però, è sciupato dalla scrittura ancora una volta involuta, oscura, piena di incisi, con cui è stata redatta la norma, da chi con la lingua italiana continua a non voler avere rispetto e confidenza, nonché dall’assenza di coordinamento con altre previsioni normative. Il testo dell’articolo 33, comma 2, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione del decreto è il seguente: “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un per- corso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.

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