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La formazione degli atti di morte in casi particolari di decesso (2 parte)
A volte si possono presentare delle situazioni che, per la loro particolarità, richiedono una procedura ben precisa per la formazione degli atti di morte, una procedura diversa rispetto a quella prevista in via ordinaria dall’articolo 72 del vigente Regolamento di Stato Civile

Estratto dell’articolo di Felicina Comoglio, La formazione degli atti di morte in casi particolari di decesso, pubblicato sulla rivista I Servizi Demografici  n. 7-8/2019,  pag. 33

A volte si possono presentare delle situazioni che, per la loro particolarità, richiedono una procedura ben precisa per la formazione degli atti di morte, una procedura diversa rispetto a quella prevista in via ordinaria dall’articolo 72 del vigente Regolamento di Stato Civile, con adempimenti ben definiti per l’Ufficiale dello stato civile. La particolarità può derivare, ad esempio, dalla modalità con cui è avvenuto il decesso (morte per causa violenta, morte presunta, commorienza…), oppure dal luogo in cui il decesso è avvenuto (aereo, nave, treno…).
Vediamo alcuni casi…

Morte per un viaggio marittimo

Se il decesso avviene durante un viaggio marittimo si osservano le disposizioni stabilite dagli articoli 203 e seguenti del codice della navigazione.
L’articolo 203 stabilisce che, durante la navigazione, il Comandante della nave marittima svolge le funzioni di Ufficiale dello stato civile, secondo il disposto dell’ordinamento dello stato civile (d.P.R. 396/2000) e che le stesse funzioni sono esercitate dal Comandante anche quando la nave si trova ancorata in un porto, se sia impossibile promuovere l’intervento della competente autorità della Repubblica, o di quella consolare all’estero.
Pertanto, se il decesso avviene durante un viaggio in mare, l’atto viene formato dal Comandante (se nave mercantile) o dal Commissario di marina (se nave militare) con le modalità indicate negli articoli del Codice della navigazione suindicati e deve essere consegnato, in duplice esemplare, all’autorità portuale competente nel primo porto di approdo per l’inoltro all’Ufficiale dello stato civile del luogo, che lo trascriverà nei registri degli atti di morte nella parte II serie C. In caso di ancoraggio in territorio estero, l’atto deve essere consegnato all’autorità consolare italiana, che lo trasmetterà in Italia all’Ufficiale dello stato civile competente individuato sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 17 del Regolamento di stato civile per la trascrizione di atti relativi ad eventi verificatisi all’estero.

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