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Le più recenti indicazioni dell'ARAN sui permessi
La pausa di almeno 30 minuti va applicata nel caso di caso di orario di lavoro che superi le 6 ore senza tenere conto delle interruzioni. I dipendenti devono motivare le richieste di permesso per ragioni personali e/o familiari

La pausa di almeno 30 minuti va applicata nel caso di caso di orario di lavoro che superi le 6 ore senza tenere conto delle interruzioni. I dipendenti devono motivare le richieste di permesso per ragioni personali e/o familiari e le amministrazioni possono negarne la fruizione nel caso in cui siano giudicate prevalenti le esigenze di servizio. La durata dei permessi per ragioni personali e/o familiari deve essere riproporzionata nel caso di dipendenti in part time verticale, mentre in questi casi non si deve dare corso al riproporzionamento della loro durata convenzionale se essi coincidono con l’intera giornata lavorativa. Non ci è incompatibilità tra lo svolgimento, nella stessa giornata, di prestazioni di lavoro straordinario e la fruizione di permessi per ragioni personali o per visite mediche. I permessi per i congedi parentali possono essere goduti ad ore, ma con una durata che non può in nessuna caso essere inferiore alla durata dell’orario giornaliero. Sono queste alcune delle più recenti indicazioni dettate dall’ARAN in risposta ai quesiti posti da amministrazioni locali sull’applicazione dei vincoli dettati dal CCNL 21 maggio 2018.


L’orario di lavoro e la “pausa caffè”

Il vincolo della pausa di almeno 30 minuti si determina solamente se l’orario di lavoro, al netto delle interruzioni, superi le sei ore: in questa direzione vanno le indicazioni contenute nel parere ARAN 2317/2019. La risposta è riferita al personale del comparto delle funzioni centrali, ma le sue indicazioni possono essere applicate anche al personale del comparto delle funzioni locali, stante che le disposizioni contrattuali sono analoghe.

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