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Regole tecniche per i documenti informatici
D.P.C.M. 13 novembre 2014

Nel processo di digitalizzazione dei documenti informatici, ed in attuazione del C.A.D., d.lgs. 7 marzo 2005, n, 82 e s.m.i., il d.P.C.M. 13 novembre 2014, proseguendo nella definizione di “regole tecniche”,  definisce le “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.”. Il provvedimento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, per quanto le p.a. destinatarie possano adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti entro e non oltre 18 mesi dall’entrata in vigore, decorso il quale si applicano queste regole tecniche, cessando quelle precedenti. Le “Regole tecniche” anzidette si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif., nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 Cost. nonché alle società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 5, l. 30 dicembre 2004, n. 311, nonché ai privati ai sensi dell’articolo 3 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.


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