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Divieto di monetizzare le ferie non fruite anche nel caso di applicazione della “quota 100”
Il diritto alle ferie alla luce delle più recenti novità normative

Il diritto alle ferie è previsto e disciplinato da una pluralità di risalenti fonti normative, anche di rango costituzionale e comunitario, nonché dalle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di comparto.

Il diritto

Nel diritto interno, oltre a quanto detto dall’art. 36, comma 3 della Carta Costituzionale, il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, all’articolo 28, comma 9 dispone che: “Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente”. È vero che il successivo comma 11 prevede che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio “sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro”, ma immediatamente viene aggiunto che tale astratta possibilità può ammettersi esclusivamente “nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”.
Un limite legale molto rilevante, nella fattispecie in esame, è quello introdotto dall’articolo 5, comma 8 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), espressamente finalizzato alla “razionalizzazione” – attraverso la riduzione – “delle spese per acquisti di beni e servizi”, nonché a “garantire il contenimento e la stabilizzazione della finanza pubblica”, anche attraverso misure volte ad assicurare “la razionalizzazione, l’efficienza e l’economicità dell’organizzazione degli enti e degli apparati pubblici”.
La disposizione prevede che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. (…)”.

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