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IL CASO - Divorzio ex art. 12 legge 162/2014 - Irreperibilità di uno dei coniugi - Irrilevanza
E' possibile ricevere una dichiarazione di accordo di divorzio da parte di persona irreperibile? E' legittimo un eventuale rifiuto/rinvio da parte dell’ufficiale di stato civile, in attesa che lo sposo regolarizzi la propria posizione anagrafica?

Due coniugi hanno prodotto una istanza, sottoscritta da entrambi, e presentata personalmente dalla sola sposa, perché sia avviato un procedimento relativo alla loro volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, tramite accordo previsto dall’art. 12 del d.l. n. 132/2014. Nell’istanza non veniva indicato il Comune di residenza dello sposo, il quale risulta essere stato cancellato per irreperibilità, in data 16 aprile 2015, da questo Comune. Contattato telefonicamente per chiedere notizie sull’attuale dimora abituale, l’interessato ha dichiarato di essere spesso all’estero per motivi di lavoro e di non aver intenzione di regolarizzare la propria posizione anagrafica, attraverso l’iscrizione nell’AIRE o attraverso l’iscrizione quale persona senza fissa dimora, manifestando scarso interesse affinché il procedimento richiesto arrivi a buon fine.
La sposa invece insiste perché venga concluso rapidamente il procedimento richiesto, chiedendo che venga formalizzato un eventuale rifiuto a procedere. Si chiede se sia possibile ricevere una dichiarazione di accordo di divorzio da parte di persona irreperibile o se sia legittimo un eventuale rifiuto/rinvio da parte dell’ufficiale di stato civile, in attesa che lo sposo regolarizzi la propria posizione anagrafica e come formulare correttamente il rifiuto.
Nel caso non si ravvedano le ragioni di un rifiuto da parte dell’ufficiale dello stato civile, quali documenti acquisire in istruttoria (con riferimento all’acquisizione del certificato cumulativo di residenza, cittadinanza e stato civile) e come indicare nell’atto la condizione di irreperibile. Se sia corretto inviare la comunicazione relativa al cambio di stato civile al Comune di ultima residenza dello sposo.

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