MAGGIOLI EDITORE - Servizidemografici.com


L'attività di sportello: l'autentica di sottoscrizione e l'autentica di copia
Regole pratiche e consigli

L’autentica di sottoscrizione, definita dall’art. 1 comma 1 lett. i) del d.P.R. 445/2000 come “L’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive”. A sua volta l’art. 2703 del codice civile stabilisce che: “si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.
L’autorizzazione, e quindi la competenza, dipende dunque da una espressa previsione di legge che, per il pubblico ufficiale incaricato dal Sindaco, risiede principalmente nell’articolo 21 del d.P.R. n. 445/2000.

>> CONTINUA A LEGGERE

VAI ALLO SPECIALE


www.servizidemografici.com