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Approvato il maxiemendamento al d.l. "degiurisdizionalizzazione"
D.l. 132/2014

Con 161 voti favorevoli 51 contrari è stato approvato il maxiemendamento interamente sostitutivo del d.d.l. n. 1612 di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”.
Particolarmente dibattuti sono stati gli articoli 6, 12 e 16. L’articolo 6 disciplina la convenzione di negoziazione assistita nelle materie della separazione personale, della cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Il maxiemendamento prevede che l’accordo raggiunto tra le parti è trasmesso, per il nulla osta, al procuratore della repubblica presso il tribunale competente. In presenza di figli minori o di figli maggiorenni portatori di handicap o non autosufficienti, l’accordo deve essere autorizzato dal procuratore che, qualora lo ritenga non rispondente all’interesse dei figli, lo trasmette al presidente del tribunale. L’articolo 12 garantisce la possibilità di concludere, dinanzi all’ufficiale di stato civile, un accordo di separazione personale o di scioglimento secondo condizioni concordate. L’articolo 16 fissa il periodo di ferie di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato dal 1° al 31 agosto di ciascun anno.

Leggi il testo del maxiemendamento

Leggi il testo coordinato del d.l. 132/2014 e il maxiemendamento (documento elaborato dal Consiglio nazionale Forense)


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