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Comunicazioni di decessi all’INPS: dal 2015 anche in capo al medico necroscopo?

Con l’art. 46 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, è stata prevista una sanzione per l’eventuale omissione degli obblighi di comunicazione all’INPS del decesso di titolari di trattamenti economici erogati dall’INPS. Ora, l’art. 24 del d.d.l. ”legge di stabilità 2015” (sempreché il testo, nella versione finale, rimanga come ora proposto) “anticipa” una tale comunicazione anche a fase precedente, recitando (art. 26, 4): “4. All’art. 2 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 e successive modifiche, dopo il comma 6 è inserito il seguente: “A decorrere dal 1° gennaio 2015 il medico necroscopo trasmette all’Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall’evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica on-line secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali già utilizzate ai fini delle comunicazioni di cui ai commi precedenti. In caso di violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente si applicano le sanzioni di cui all’articolo 46 del decreto legge 30 settembre 2003 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”. Nulla da eccepire sull’”anticipazione” della comunicazione, se non fosse che le norme previgenti continuano a mantenere la propria efficacia, con evidente duplicazione di comunicazioni, dato che non vi è un trasferimento di competenze da uno ad altro soggetto, quanto l’attribuzione – aggiuntiva – di titolarità a soggetto che, in precedenza, ne era privo.


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