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Legge Delrio, elezioni (di 2° grado) degli organi delle province e città metropolitane
TAR Toscana, sez. II, 30.9.2014, n. 1498

Non ancora conclusa la fase delle elezioni, di 2° grado, degli organi assembleari delle “nuove” province e città metropolitane, si deve registrare come vi sia già giurisprudenza, nella specie essendo stato adito il TAR per la regione Toscana, sez. II, n. 1498 del 30.9.2014 per l’accertamento della legittimità della ricusazione di lista, per non raggiunto numero di sottoscrittori, in quanto alcuni di costoro erano anche candidati della lista de quo. Il TAR ha ritenuto legittimo il provvedimento di ricusazione di una lista di candidati alla carica di consigliere provinciale per mancato raggiungimento del numero minimo di sottoscrizioni prescritte dalla disciplina vigente, dovendosi rilevare l’invalidità di quelle provenienti da soggetti candidati nella medesima lista. Infatti, pur nel silenzio della legge 56/2014,che regola il nuovo sistema di elezioni di secondo grado attribuendo l’elettorato passivo a soggetti già eletti dal popolo alla carica di sindaco o di consigliere nei comuni facenti parte del territorio provinciale e recando una disciplina speciale senza alcun rinvio a norme o principi generali dettati da altre fonti normative, deve ritenersi vigente il principio, immanente nell’ordinamento elettorale, secondo cui i soggetti sottoscrittori di una lista non possono coincidere con quelli candidati nella medesima lista, pena la vanificazione del principio, pacificamente vigente nei vari sistemi elettorali, in base al quale la presentazione di una lista deve essere supportata da un congruo numero di sottoscrizioni al fine di avvalorarne la serietà ed il (minimo) radicamento nel corpo elettorale; tutte le formalità richieste nella fase della raccolta delle sottoscrizioni delle liste dei candidati nelle competizioni elettorali, comprese quelle di accertamento dell’identità dei sottoscrittori, costituiscono un momento essenziale della presentazione della lista, inteso a garantire che la sottoscrizione della stessa corrisponda effettivamente alla volontà della frazione di elettorato, stabilita dalla legge(cfr. Cons. Stato, sez. V, 23.11.2010, n. 8145). Diversamente opinando, ove cioè si ammettesse che i soggetti sottoscrittori, anche solo in parte, siano i medesimi che compongono la lista, della cui presentazione si tratta, si perverrebbe alla pratica elusione della finalità della norma, volta a garantire in definitiva la rappresentatività della lista presentata da parte di una porzione (sia pur minima) del corpo elettorale; a fronte della finalità del principio richiamato, a nulla rileva che la legge 56/2014, al pari delle leggi che regolano altri sistemi elettorali, non rechi per i candidati un espresso divieto di sottoscrizione della propria lista, ma si limiti a prescrivere che “L’elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto” (art. 1, comma 70); in particolare, in base alla legge n. 56/2014: a) il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da un numero di consiglieri variabile fra dieci e sedici a seconda della popolazione (art. 1, comma 67); b) è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali della provincia, che pure sono i soli ad essere eleggibili a questa carica (art. 1, comma 69); c) l’elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto (art. 1, comma 70); anche in tal caso, non avrebbe alcun senso che il candidato presenti la propria candidatura, la cui presentazione, ad opera degli aventi diritto al voto, ha lo scopo di assicurare che la lista, composta da un certo numero di candidati anagraficamente e politicamente individuati, goda di un minimo di seguito presso il corpo elettorale.


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