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Divorzio breve. Adempimenti degli uffici dello stato civile
Circolare 16/2014 del Ministero dell'interno sul d.l. 132/2014, art. 6

Il Ministero dell’interno ha emanato la circolare 16/2014 in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 212, del 12 settembre U.S. del decreto-legge 132/2014, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile.

Nell’ambito di tali misure, gli artt. 6 e 12 introducono importanti novità in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, volte a semplificare le relative procedure.

La disposizione di cui all’art. 6 è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto-legge (13 settembre 2014), mentre per la seconda è stabilito il termine del trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione (art. 12, comma 7).

Per quanto di più diretto interesse dell’attività dell’ufficio dello stato civile, il d.l. 132/2014 introduce conseguenti modificazioni degli artt. 49, 63, e 69 del d.P.R. n. 396/2000, aggiungendo – nell’elenco dei provvedimenti oggetto di annotazione negli atti di nascita e di matrimonio e di registrazione negli archivi dello stato civile – gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, conclusi tra coniugi per la soluzione consensuale di separazione o divorzio (comma 5).

Pertanto, in applicazione delle modificazioni apportate alla normativa vigente in materia, l’ufficiale dello stato civile, deve procedere alla registrazione dei provvedimenti di cui trattasi e alla conseguente annotazione a margine dell’atto di matrimonio e di nascita di entrambi i coniugi ed alla comunicazione in anagrafe per i conseguenti aggiornamenti.

Si ritiene utile, al riguardo, precisare che non è previsto che l’avvocato, in sede di trasmissione, formuli apposita istanza all’ufficio di stato civile per l’ulteriore seguito.

Pertanto compete all’ufficiale di stato civile del comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, curare l’esatta esecuzione degli adempimenti che discendono dal ricevimento dell’accordo.  Ai fini della corretta individuazione dell’ufficiale di stato civile competente, si precisa che il matrimonio iscritto è quello celebrato con rito civile la cui iscrizione avviene nel comune di celebrazione. Il matrimonio trascritto è quello celebrato con rito religioso (concordatario o di altri culti religiosi) la cui trascrizione avviene nel comune di celebrazione, o quello celebrato all’estero la cui trascrizione avviene nel comune di residenza o di iscrizione Aire.

Tenuto conto delle modifiche che il citato decreto-legge n. 132/2014, all’art. 12, introduce nella legge 10 dicembre 1970, n. 898 (in tema di decorrenza del termine di durata della separazione, necessario ai fini della domanda di divorzio), la data dalla quale decorreranno gli effetti degli accordi in esame è quella della “data certificata” negli accordi stessi. Tale data è quella che dovrà essere riportata nelle annotazioni ed indicata nella scheda anagrafica individuale degli interessati.


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