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Obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti
Cassazione 20 agosto 2014, n. 18076

Il Tribunale di Belluno, con sentenza 21 aprile 2011, pronunciò la separazione personale di due coniugi addebitandola  al marito; revocò l’assegnazione della casa coniugale di proprietà del marito disposta a suo tempo a favore della moglie e impose al marito il pagamento di un contributo per il mantenimento della moglie; compensò le spese del giudizio. La moglie impugnò la sentenza lamentando la revoca dell’assegnazione della casa, poiché i due figli conviventi benché maggiorenni e adulti  non erano economicamente autosufficienti e vivevano con lei; chiese inoltre l’aumento dell’assegno di mantenimento e censurò il capo relativo alle spese.

La Corte di appello di Venezia, con sentenza 29 giugno 2012, ha rigettato il gravame e compensato le spese del grado di giudizio. La moglie fa ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte, con sentenza 20 agosto 2014, n. 18076, rigetta però il ricorso con le seguenti motivazioni: “Ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all’assegnazione della casa coniugale, il giudice del merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l’assegnazione dell’immobile, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età dei beneficiari; tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, tenendo conto che il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori), com’è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione.

La corte veneziana ha quindi ritenuto che, in considerazione dell’età adulta dei figli (entrambi ultraquarantenni), dovesse essere la madre interessata all’assegnazione della casa a dimostrare che, nonostante l’età e il percorso scolastico o lavorativo, i figli (di cui, tra l’altro, non si avevano altre informazioni) per ragioni insuperabili non avevano potuto raggiungere l’autosufficienza economica, mentre il motivo di gravame della R. era generico, limitandosi ad evidenziare lo stato di disoccupazione e la difficile contingenza economica”.


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