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Indennità di funzione del sindaco e degli assessori nei Piccoli Comuni: i chiarimenti della Corte dei conti
A chi spetta l'indennità nei Comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti?

Anche nei Comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti è dovuta l’indennità di funzione al sindaco e agli amministratori: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. contr. Marche, nella deliberazione n. 42 del 3 ottobre 2019.
I giudici contabili, riprendendo quanto già indicato dalla Sez. Autonomie con la deliberazione n. 35 del 2016, hanno evidenziato che “direttamente connessa allo status di amministratore locale è l’acquisizione di diritti di carattere economico che rinvengono fondamento nei princìpi sanciti dall’art. 51 della Costituzione nonché nell’art. 7 della Carta europea dell’autonomia locale recepita nel nostro ordinamento con legge di ratifica 30 dicembre 1989 n. 439, che si pone come parametro di riferimento per il legislatore e l’interprete”.
Di conseguenza, non trova applicazione, per tale indennità, la disciplina dell’art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014 di contenimento e neutralizzazione dei possibili incrementi di spesa e, quindi, l’indennità di funzione deve tuttora essere calcolata facendo riferimento agli importi tabellari per classe demografica di cui al d.m. n. 119/2000, senza dover fare riferimento ad alcun tetto di spesa complessiva, con la decurtazione del 10% prevista dall’art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005.
Inoltre, secondo i giudici, l’indennità spetta anche al vicesindaco che, secondo quanto disposto dall’art. 53 comma 2 del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000), sostituisce il sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione dall’esercizio della funzione di quest’ultimo: ciò in quanto l’art. 16, comma 18, del d.l. n. 138/2011, che disponeva la non applicabilità dell’indennità di funzione al consigliere del Comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti che svolga anche funzioni di vicesindaco, è stato abrogato dalla legge n. 56/2014.
di Enzo Cuzzola
>> CONSULTA IL TESTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, MARCHE, 3 OTTOBRE 2019, n. 42

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