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Elezioni del sindaco e del consiglio comunale: i termini per eventuali ricorsi decorrono dalla proclamazione

Il Consiglio di Stato, sez. V, n. 4244 dell’8.8.2014, ha argomentato che il termine iniziale per la proposizione dei ricorsi in materia elettorale nel vigore dell’art. 83/2011 del d.P.R. 16.5.1960, n. 570 (nonché, oggi, dell’art. 130 c.p.a. in parte qua recante norma di identico contenuto), decorre dalla data in cui il verbale dell’ufficio elettorale centrale viene chiuso e sottoscritto e, quindi, viene a costituire idoneo atto scritto attestante la conclusione del procedimento elettorale, rispetto al quale tutte le ulteriori attività ed atti intervenuti successivamente risultano irrilevanti ai fini della decorrenza del termine. Ciò trova conferma nelle seguenti ulteriori considerazioni sviluppate dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20.12.1996, n. 1578; sez. V, 19.3.1996, n. 289; sez. V, 12.8.1991, n. 1114; sez. V, 3.5.1989, n. 256) secondo cui: a) con riguardo alla successiva pubblicazione del manifesto contenente i risultati elettorali delle elezioni comunali, effettuata dal sindaco ex art. 61 del citato d.P.R.16/5/1960, n. 570, la giurisprudenza riconosce valore di mera notizia, inidonea a procrastinare il termine perentorio fissato dal citato art. 83/11 del citato testo unico; b) non rientra nel procedimento elettorale la delibera di convalida della proclamazione dei consiglieri eletti che ha per oggetto l’esame e la valutazione delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei consiglieri stessi e non anche la verifica della regolarità delle operazioni elettorali; c) è irrilevante la circostanza che sia impugnata la deliberazione comunale di convalida della proclamazione degli eletti, che costituisce un provvedimento ulteriore e successivo alla proclamazione medesima, dal momento che l’interesse all’azione so rge con quest’ultima (che pone l’esatta e definitiva posizione di ciascun candidato in esito alla consultazione e consente l’individuazione del risultato elettorale) e non con la convalida, che attiene al concreto esercizio della carica elettiva e riguarda gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 75 d.P.R. 16.5.1960, n. 570 (convalida degli eletti) e la verifica della mancanza di cause di ineleggibilità. Dette considerazioni sono perfettamente applicabili anche successivamente all’entrata in vigore dell’art. 130 c.p.a. e la circostanza invocata nel ricorso, che la lettera b) del medesimo comma 1 dell’art. 130 del c.p.a., con riguardo alle elezioni dei membri del Parlamento europeo, individua precisamente il dies a quo in quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei candidati proclamati eletti, dimostra invece il contrario, dal momento che, poiché il legislatore ha espressamente indicato l’evento dal quale decorre il termine per l’impugnazione, se avesse voluto consentire che esso potesse decorrere dalla deliberazione del consiglio comunale di convalida degli eletti lo avrebbe espressamente affermato.


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