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Referendum popolari e prospettive di modifica legislativa

Dato che in alcuni d.d.l. in discussione al Parlamento si preconizza, tra l’altro, una modifica legislativa in materia di referendum popolari, tra cui un innalzamento del numero delle sottoscrizioni necessario per rendere ammissibile una proposta referendaria, sembrerebbe che siano stati proposti emendamenti volti a “facilitare” la raccolta delle firme da parte dei sottoscrittori, partendo dalla considerazione secondo cui i consiglieri provinciali sono/sarebbero venuti meno, i consiglierei comunali non sempre sono “reperibili” e, soprattutto, considerando “irraggiungibili” gli altri pubblici ufficiali considerati dall’art. 14 l. 21.3.1990, n. 53. La proposta emendativa sembrerebbe prevedere la possibilità che l’autenticazione delle sottoscrizioni possa essere attribuita a 2 elettori – incensurati (in 1° grado? in sede di Cassazione?) – cioè una sorta si funzione autenticatrice che richiama le figure consolari. La questione dell’autenticazione delle firme in materia elettorale, cioè della portata dell’esercizio di una pubblica funzione di pubblico ufficiale (la ripetizione è intenzionale!), appare di estrema delicatezza, specie quando ad assolverla siano figure, o posizioni, che non sempre hanno ben presente il fatto di svolgere – nella specie – una funzione di Pubblico Ufficiale: quante volte i consiglieri comunali resisi “disponibili” scontano il convincimento di operare a pro della lista di appartenenza e non quella, di fruizione generale, rivolta alla generalità dei soggetti in lizza? Non dimentichiamo come si tratti di aspetti che hanno, purtroppo, visto comportamenti a rilevanza penale, che, certo, potevano anche aversi, prima della l. 21.3.1990, n. 53, oltre ché prima della l. 28.4.1998, n. 130 (che ha modificato la prima), ma questi fenomeni si sono accentuati in conseguenza di tale modifica. Ma se la proposta che venga fatta è quella dei 2 elettori, incensurati, occorrerebbe porsi la domanda se non sarebbe maggiormente serio prevedere del tutto un superamento dell’istituto dell’autenticazione delle sottoscrizioni (tanto…), istituto che ha ragione d’essere se trovi un’applicazione seria. O, altrimenti, ci si può chiedere se abbia ancora senso parlare di autenticazione delle firme, quanto meno per i referendum popolari (un po’ come per le petizioni).


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