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Referendum popolari legge sull’istituzione delle Autorità di regolazione di serivizi di pubblica utilità

Sono state presentate le dichiarazioni di avvio del procedimento per alcuni referendum popolari abrogativi, il 1°  sul quesito: “Volete voi che siano abrogati:  La legge n. 481 del 14 novembre 1995 recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.” e successive modificazioni, limitatamente a:  Articolo 3) comma secondo, limitatamente alle parole : “ed assimilate”;  il decreto ministeriale del 31 gennaio 2014 convertito con modifiche con legge n. 9 del 21 febbraio del 2014 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.” e successive modificazioni, limitatamente a:  Articolo 1) comma quarto, limitatamente alle parole: “- pari a 0,60 nel caso di impianti di termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da non più di otto anni alla data di entrata in vigore del decreto-legge 69/2013 e nel caso di impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti;”,  Articolo 3) comma tre, limitatamente alle parole: “Nel caso di impianti di termovalorizzazione dei rifiuti e di impianti alimentati da rifiuti situati in zone di emergenza relativa al ciclo dei rifiuti, ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5 del decreto-legge 69-2013, la CECt gas , espressa in €/GJ, è pari a a × (P TOP,t + QT int + QT PSV + QT MCV ) + (1-a) × C MEM,t dove  – a è il peso attribuito al termine P TOP,t pari a 0,60 nel caso di impianti di termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da non più di otto anni alla data di entrata in vigore del decreto-legge 69/2013, fino al completamento del quarto anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge e nel caso di impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti, fino al completamento dell’ottavo anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 69/2013;  – P TOP,t è il valore, espresso in €/GJ, dell’indice P TOP calcolato con riferimento al primo mese di ciascun trimestre secondo l’ultima formulazione disponibile ai sensi dei punti 3 e 4 dell’Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/gas;  – l’elemento QT int , espresso in €/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all’immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico, di cui all’articolo 6, comma 6.2, lettera a), del TIVG nella versione vigente dall’1 ottobre 2013, aggiornato ai sensi del punto 6 dell’Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/gas;  – l’elemento QT PSV , espresso in €/GJ, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al Punto di Scambio Virtuale (PSV), di cui al punto 6 dell’Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/gas e aggiornato ai sensi del medesimo punto 6;  – l’elemento QT MCV , espresso in €/GJ, a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV applicato nell’ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV, di cui all’articolo 6, comma 6.2, lettera c), del TIVG nella versione vigente dal 1 ottobre 2013, aggiornato ai sensi del punto 6 dell’Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/gas;  – C MEM,t è la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso, espressa in €/GJ, di cui all’articolo 6, comma 6.1, del TIVG nella versione vigente dal 1 ottobre 2013. Nelle more dell’adozione, da parte dell’Autorità, del provvedimento richiamato al medesimo comma 6.1, la C MEM,t viene calcolata applicando le modalità di cui all’articolo 6, comma 6.2, del TIVG nella versione vigente dal 1 ottobre 2013.”,  Articolo 3) comma quarto, limitatamente alle parole : “Nel caso di impianti diversi da quelli di cui al comma 3,”;  il decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.” e successive modificazioni, limitatamente a:   Articolo 5) comma quinto, limitatamente alle parole: “In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da non più di otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sono stati ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, fino al completamento del quarto anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il valore di cui al comma 3, primo periodo, è determinato sulla base del paniere di riferimento individuato ai sensi dell’articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento. Per gli anni di esercizio successivi, si applica il metodo di aggiornamento di cui al comma 4 del presente articolo. Per gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti, il valore di cui al comma 3 è determinato sulla base del paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento fino al completamento dell’ottavo anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”;  il decreto-legge n. 79 del 16 marzo 1999 recante “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.” e successive modificazioni, limitatamente a:  Articolo 3) comma dodicesimo, limitatamente alle parole: “Con apposite convenzioni, previa autorizzazione del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sono altresì ceduti al gestore, da parte dell’imprese produttricidistributrici, l’energia elettrica ed i relativi diritti di cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP n. 6/1992; la durata di tali convenzioni è fissata in otto anni a partire dalla data di messa in esercizio degli impianti ed il prezzo corrisposto include anche il costo evitato.”?” ; il 2° sul quesito: “Volete voi l’abrogazione della legge n. 481 del 14 novembre 1995 recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.” e successive modificazioni, limitatamente a:   Articolo 3) comma sesto, limitatamente alle parole: “tra i diversi soggetti esercenti il servizio”?” ; il 3°  sul quesito: “Volete voi l’abrogazione della legge n. 481 del 14 novembre 1995 recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.” e successive modificazioni, limitatamente a:  Articolo 2) comma dodicesimo lettera “e”, limitatamente alle parole e punteggiatura : “ed aggiorna” e “verifica la conformità ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente;”;  Articolo 3) comma quarto, limitatamente alle parole: “Per l’aggiornamento delle tariffe per la parte al netto delle voci di costo di cui al comma 2, i soggetti esercenti il servizio, sulla base delle variazioni dei parametri di cui all’articolo 2, comma 18, stabiliti dall’Autorità ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera e), nonché degli eventuali elementi di cui all’articolo 2, comma 19, predispongono la proposta di aggiornamento delle tariffe da sottoporre entro il 30 settembre di ogni anno alla verifica da parte dell’Autorità nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 12. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione della proposta di aggiornamento senza che l’Autorità abbia verificato la proposta stessa si intende positivamente verificata. Ove l’Autorità ritenga necessario richiedere notizie o effettuare approfondimenti, il suddetto termine è prorogato di 15 giorni.” e   comma quinto: “L’aggiornamento delle tariffe in relazione ai costi relativi ai combustibili fossili, all’energia elettrica acquistata da produttori nazionali e importata avviene per effetto di meccanismi di calcolo automatici sulla base di criteri predefiniti dall’Autorità e correlati all’andamento del mercato. L’aggiornamento delle tariffe viene effettuato a cura dei soggetti esercenti il servizio ed è sottoposto a successiva verifica da parte dell’Autorità.”?” ; il 4° sul quesito: “Volete voi l’abrogazione della legge n. 481 del 14 novembre 1995 recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.” e successive modificazioni, limitatamente a:   Articolo 2) comma dodicesimo lettera “e”, limitatamente alle parole: “nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell’interesse generale”?” ; il 5° sul quesito: “Volete voi l’abrogazione della legge n. 481 del 14 novembre 1995 recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.” e successive modificazioni, limitatamente a:   Articolo 1) comma secondo: “Per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari.”?” ; il 6° sul quesito: “Volete voi l’abrogazione della legge n. 481 del 14 novembre 1995 recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.” e successive modificazioni, limitatamente a:  Articolo 2) comma trentacinquesimo, limitatamente alle parole e punteggiatura: “, possono essere onerose, con le eccezioni previste dalla normativa vigente”?” .


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