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Bonus Irpef: chiarimenti dall'Agenzia delle entrate
Circolare n. 22/E: indicazioni applicative dopo la conversine del d.l. 66/2014

L’Agenzia delle entrate ha emesso la circolare n. 22/E dell’ 11 luglio 2014  Art. d.l. 24 aprile 2014, n. 66 – Riduzione cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati. Modifiche apportate dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 8″.

La novità sostanziale sul Bonus Irpef è che per il recupero del credito erogato ai lavoratori ai sensi dell’art. 1 del Decreto n. 66/2014 (Decreto IRPEF), convertito con modifiche dalla Legge n. 89/2014, i sostituti d’imposta si avvarranno esclusivamente del modello di pagamento F24 e potranno utilizzare l’importo corrispondente al credito erogato per il versamento, mediante compensazione, di qualsiasi importo a debito esposto nel medesimo modello F24, anche in sezioni diverse dalla sezione Erario.

Nel modello F24, inoltre, si precisa che va indicato il codice tributo “1655”, da esporre nel medesimo modello, anche in sezioni diverse da quella denominata “Erario” (“Inps”, “Regioni”, “Imu e altri tributi locali”, “Altri enti previdenziali e assicurativi”).

Nella circolare sul bonus Irpef sono indicati tutta una serie di chiarimenti in merito al codice tributo da utilizzare per la compensazione del bonus irpef da 80 euro. In particolare si prevede che:


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