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Elezione del sindaco e del consiglio comunale: il verbale dell’Adunanza dei presidenti che dispone per il ballottaggio

Se nei comuni fino a 15.000 abitanti può essere abbastanza improbabile il ricorso al ballottaggio, salvo che per i comuni di lieve consistenza, dove la probabilità di “pareggio” può crescere con il diminuire della popolazione, tuttavia il ricorso al ballottaggio non può essere escluso in via generale. Il T.A.R. per la regione Lombardia, sede di Milano, sez. III, n. 1450 del 5 giugno 2014, ha ritenuto  inammissibile il ricorso del candidato sindaco alle elezioni amministrative comunali contro il verbale dell’ufficio elettorale che, nel registrare il risultato di parità tra i due candidati, dispone che si debba procedere al turno di ballottaggio, ai sensi dell’art. 71, comma 6, d.lgs. n. 267 del 2000. Il disposto del comma 1 dell’art. 130 c.p.a., infatti, è chiaro nel prevedere che tutti gli atti del procedimento elettorale sono impugnabili, unitamente all’atto di proclamazione degli eletti, soltanto alla conclusione del procedimento stesso (Cons. Stato, sez. V, 7.3.2013, n. 1410; id., 29.10.2012, n. 5504), avendo gli atti precedenti alla proclamazione natura endoprocedimentale e dunque privi del carattere di immediata lesività. Unica eccezione alla regola suddetta è l’ipotesi che riguarda il procedimento preparatorio alle elezioni (ovvero la fase pre-elettorale), disciplinata dall’art. 129 c.p.a.. (la cui attuale formulazione si deve alle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. 160/2012). Tale disposizione prevede la possibilità di impugnare recta via i provvedimenti di esclusione, in quanto immediatamente lesivi. V’è da osservare – a conferma dell’eccezionalità di tale previsione di impugnazione immediata – che il comma 2 dello stesso art. 129 precisa che “gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all’atto di proclamazione degli eletti”, disposizione che anticipa quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 130 c.p.a. La disposizione di cui al primo comma dell’art. 129 va letta in base a criteri di stretta interpretazione e non è quindi applicabile per analogia ad altre ipotesi, ed in particolare ad atti del procedimento elettorale, per i quali trova applicazione esclusivamente l’art. 130 c.p.a. Ciò in quanto, da un lato, le due disposizioni hanno un ambito oggettivo diverso (disciplinando l’art. 129 il procedimento preparatorio alle elezioni, l’art. 130 il procedimento elettorale vero e proprio), dall’altro la notevole compressione del contraddittorio che caratterizza il rito di cui all’art. 129 ne impone un’applicazione non estensibile analogicamente. Ne consegue che non essendo ancora intervenuto, nel caso di specie, l’atto conclusivo del procedimento elettorale, ovvero la proclamazione degli eletti, non vi sono atti impugnabili, alla stregua del disposto di cui all’art. 130 c.p.a.: Il ricorso proposto è quindi diretto verso atti endoprocedimentali privi del carattere di immediata lesività. L’effettività della tutela giurisdizionale in ordine agli atti del procedimento elettorale è pienamente garantita dalla richiamata norma del codice del processo amministrativo, tenuto conto della particolare articolazione del procedimento elettorale nonché della natura lesiva o meno degli atti che lo compongono. Invero l’esigenza di una tempestiva e piena tutela giurisdizionale si impone a fronte di atti che incidano immediatamente nella sfera giuridica dell’interessato, provocandone, appunto, un’immediata lesione. Nel procedimento elettorale ciò avviene soltanto con il provvedimento di proclamazione degli eletti. Nel caso di specie l’interesse giuridicamente tutelato del ricorrente è quello di essere eletto sindaco. Tale posizione giuridica non soffre, allo stato, di alcuna lesione attuale per effetto dell’esito del primo turno elettorale, considerato che lo stesso, essendo stato ammesso al turno di ballottaggio, ben potrebbe ottenere il bene della vita cui aspira. Nel caso in cui, invece, l’esito del ballottaggio si riveli sfavorevole al ricorrente, questi ben potrà impugnare il provvedimento di proclamazione degli eletti unitamente a tutti gli atti endoprocedimentali precedenti, in applicazione dell’art. 130 c.p.a. In altri termini il sistema delineato dal codice del processo amministrativo nella materia elettorale intende conciliare – secondo una ragionevole impostazione che tiene conto dei vari profili costituzionalmente rilevanti in materia – l’esigenza di una pronta ed efficace tutela giurisdizionale con le altre esigenze connesse (ordinato svolgimento delle consultazioni, piena garanzia del contraddittorio, cognizione unitaria delle impugnazioni relative alla medesima elezione) (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 24.4.2013, n. 4128). Piace, nel contesto,. l’espressione: “ben potrebbe ottenere il bene della vita cui aspira”.


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