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Utilizzo post mortem del corpo a fini di scienza

La Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati ha approvato il “testo unificato” delle P.d.L. in materia di utilizzo del corpo post mortem a fini di studio e ricerca scientifica. Per quanto riguarda la manifestazione del consenso (art. 3), è prevista la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata (da notaio), nonché la comunicazione, da parte del centro di riferimento a cui sia consegnata copia di tale manifestazione della volontà, all’USC del comune di residenza ai fini dell’iscrizione un un apposito “elenco speciale”. Considerando come, il decesso, anche in quanto evento spesso imprevisto o imprevedibile, non avvenga sempre o necessariamente nel comune di residenza, forse poteva farsi ricorso ad una soluzione maggiormente operativa (tra l’altro presente anche nella P.d.L. AC 1320) come quella di utilizzare l’A.N.P.R. come fattore in cui, attraverso un apposito flag, inserire, a titolo di warning, una specifica informazione, con il vantaggio che l’accesso all’A.N.P.R. potrebbe avvenire, a regime, da parte di tutti i comuni e quindi utilizzabile anche quando il decesso avvenga in comune diverso da quello di residenza.


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