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Il rimborso delle spese anticipate dai comuni per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle consultazioni elettorali

L’art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, detta le disposizioni per il rimborso delle spese anticipate dai comuni per l’organizzazione tecnica e l’attuazione di tutte le consultazioni elettorali. Dette disposizioni costituiscono un limite alla rifusione degli oneri a cura dello Stato, senza possibilità di deroga da parte dei regolamenti comunali. Tale norma, tuttavia, non individua, nel dettaglio, le spese rimborsabili: ciò si giustifica per la materiale impossibilità di prevedere, a priori ed analiticamente, oneri la cui consistenza e determinazione risente, oltre che del fluire del tempo, dell’incidenza di molteplici variabili. Vale, però, una regola generale, secondo la quale ogni tipo di spesa deve essere non solo funzionale allo scopo ma anche strettamente inerente allo stesso, dovendosi escludere la rimborsabilità di quelle spese non specificatamente connesse alla consultazione elettorale.

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