MAGGIOLI EDITORE - Servizidemografici.com


L'ufficiale di stato civile non è senza limiti
In anteprima l'editoriale della Rivista “I Servizi Demografici n. 4/2020"

In anteprima l’editoriale della Rivista “I Servizi Demografici n. 4/2020

Il quesito che mi viene posto riguarda la richiesta di trascrizione di un atto di nascita, formato all’estero, nel quale come genitori vengono indicati due uomini cittadini italiani: nell’esposizione del caso, l’ufficiale di stato civile si dilunga con ampie argomentazione a favore della trascrizione dell’atto, così che anche in Italia risulti la filiazione dai due padri. Nella risposta, faccio rilevare che siamo in presenza della stessa situazione che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 12193/2019, ha definito come contraria all’ordine pubblico e, dunque, deve essere rifiutata la trascrizione ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 396/2000: suggerisco, qualora si abbiano elementi per stabilire un rapporto di filiazione valido anche secondo il nostro ordinamento con uno dei genitori (documentazione relativa alla sussistenza del legame genetico), di trascrivere l’atto solamente con tale genitore, omettendo l’altro che potrà ricorrere all’adozione ex art. 44, legge 184/1983 come indicato dalle Sezioni Unite. La mia risposta non convince l’ufficiale di stato civile il quale, nel chiedere ulteriori chiarimenti, si esprime ancora a favore della tutela del minore, ritenendo che questo possa avvenire solamente con la trascrizione dell’atto di nascita completo, con l’indicazione di entrambi i padri, con argomentazioni che attengono più all’aspetto umano e molto meno all’aspetto giuridico: tuttavia, ci tengo a sottolinearlo, siamo in presenza di un ufficiale di stato civile sicuramente molto preparato, dotato di elevata professionalità, ed è forse proprio questo l’aspetto che desta maggiore preoccupazione ed induce a qualche breve riflessione.
In tanti anni di attività di formazione, studio, approfondimenti, seminari e convegni, ho sempre sostenuto che il compito che l’ufficiale di stato civile è chiamato a svolgere dalle normative, nuove e vecchie, dagli orientamenti della giurisprudenza, dalle indicazioni della prassi, è sicuramente molto complesso e richiede adeguata preparazione ed un livello di professionalità tale che consenta di affrontare le tante situazioni difficili che, spesso, neanche il legislatore immaginava: pertanto, confrontarsi con ufficiali di stato civile che presentino tali caratteristiche è un grande piacere ed anche una soddisfazione perché, intimamente, spero di avere contribuito, anche modestamente, alla loro formazione. Ma questa sensazione positiva si trasforma in preoccupazione ed allarme quando emerge che quella professionalità ha superato il limite della correttezza operativa, del rispetto delle disposizioni vigenti e del proprio ruolo di autorità amministrativa e si è trasformata in presunzione, tanto da ritenersi in grado di “interpretare” le norme ben al di sopra di quanto già fatto dalle Sezioni Unite, fino al punto di decidere l’attività da svolgere tenendo conto solamente delle proprie convinzioni.
Mi resta davvero difficile comprendere come possa l’ufficiale di stato civile, per quanto bravo e preparato, ritenere di poter ignorare l’orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la decisione della massima autorità esistente in Italia in materia di interpretazioni delle leggi: nonostante la fattispecie sia esattamente
quella affrontata dalla Suprema Corte l’ufficiale dello stato civile può spingersi fino a ritenere che la propria personalissima interpretazione debba essere applicata e prevalere sulle motivazioni dei giudici del massimo livello?
Se così fosse, significherebbe che l’ufficiale dello stato civile si crede al di sopra della Suprema Corte, in grado di interpretare le norme e i principi fondamentali dell’ordinamento – perché di questo si tratta, della contrarietà all’ordine pubblico, del contrasto con i principi fondamentali – anche contro il parere dei giudici della Cassazione, di applicare le disposizioni vigenti secondo le proprie convinzioni personali, dimostrando che non sono state sufficienti neanche le 40 pagine della sentenza, tanto da ritenere di avere un potere ed una libertà interpretativa e decisionale perfino superiore alla Suprema Corte stessa.
A prescindere dal caso specifico, anche se è bene sottolineare che non conta quanto possano essere più o meno corrette le convinzioni dell’ufficiale di stato civile né quanto possano essere più o meno criticabili le argomentazioni della Cassazione, quello che è grave è l’atteggiamento disinteressato nei confronti della massima autorità giudiziaria da parte dell’ufficiale dello stato civile: sembra quasi che la professionalità, che indubbiamente dimostra di avere, venga utilizzata in maniera distorta, con la presunzione di essere al di sopra di tutto, di poter decidere liberamente, senza alcun limite. Ovviamente, non è così e non può essere così, e non credo neanche siano necessarie particolari argomentazioni in tal senso: le massime contenute nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite dovrebbero trovare applicazione diretta anche da parte dell’autorità amministrativa, anche se quella stessa autorità amministrativa non dovesse ritenerle convincenti, perché in caso contrario significherebbe che i cittadini che si rivolgessero a quell’ufficiale di stato civile avrebbero un trattamento diverso rispetto a quelli che si presentassero da altro ufficiale di stato civile, differenziando la possibilità di esercitare i diritti a seconda dell’ufficiale di stato civile al quale ci si rivolge. Una situazione di tal genere dimostra non la professionalità dell’ufficiale di stato civile, ma solamente la presunzione che sfocia nell’arroganza con gravi ricadute sui cittadini che subiscono trattamenti differenziati. Ma, forse, per comprendere quanto sia infondata e pericolosa questa posizione, basterebbe solamente riportare il tono sorpreso ed un po’ scanzonato di un docente universitario e di un avvocato con i quali ne parlavo, in via riservata, in occasione di un seminario, i quali chiusero la discussione con una semplice domanda: “… ma davvero l’ufficiale di stato civile crede di essere più bravo della Cassazione a Sezioni Unite?”.

 

 

ANTICIPAZIONE DEL SOMMARIO (FASCICOLO N. 4/2020)

 

FRECCIASCOPRI DI PIU’ su www.periodicimaggioli.it


www.servizidemografici.com