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Elezioni del Parlamento europeo e rappresentanza di genere

Dal 25 aprile 2014 è in vigore la l. 22 aprile 2014, n. 65 “Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell’anno 2014” (G.U. Serie Generale n. 95 del 24 aprile 2014; in vigore dal 25 aprile 2014), con la quale sono state dettate norme per una garanzia nella rappresentanza di genere in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, prevedendo che, in caso di espressione di 3 preferenze, queste vadano a candidati di sesso diverso, nonché (ma ciò varrà per il futuro, anche considerandosi i tempi di presentazione delle liste) che le liste debbano presentare candidati di sesso diverso (per almeno la metà, con arrotondamento all’unità), diversità estesa ai primi 2 candidati inseriti nella lista. La prima previsione, che, quando non rispettata (dall’elettore) importa la sanzione dell’annullamento della 3^ preferenza, non è particolarmente ben scritta, sembrando che la sua applicazione riguardi il caso di espressione di 3 preferenze, essendo i generi 2 (al momento): la questione, invece, è meglio affrontata in relazione alle elezioni successive, dove si considera il caso di espressione di preferenze plurime, che, probabilmente, era quello cui si voleva pervenire.


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