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Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi
Commento breve all'art. 103 del Decreto "Cura Italia", come modificato ed integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23

In piena emergenza epidemica lo Stato italiano ha fatto correttamente ricorso alla decretazione d’urgenza, emanando un decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (il cosiddetto Decreto “Cura Italia”), cioè un atto avente forza e valore di legge, per intervenire su fondamentali ambiti dell’ordinamento giuridico e dettare norme per fronteggiare l’impatto della grave crisi in corso.

A questo decreto legge ne ha fatto seguito un altro (il d.l. 8 aprile 2020, n. 23), che per quanto qui interessa ha prorogato il termine del 15 aprile 2020 fino al 15 maggio 2020, previsto dall’art. 103 del Decreto “Cura Italia”, che si occupa della “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”.

Comma 1 (aggiornato al d.l. 23/2020)
1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
Il primo comma detta una normativa di deroga generale alla durata del procedimento amministrativo, intervenendo sul termine dei procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020 e stabilendo che questi termini sono sospesi nel loro decorso, proprio come si verifica per effetto dell’istituto processuale della sospensione feriale.
La sospensione del termine “amministrativo” è generale, in quanto il precetto del primo comma è senz’altro generale ed astratto, essendo riferito a tutti i procedimenti amministrativi ed a tutti i termini, cioè le situazioni giuridiche, in cui dal decorso del tempo si determina la produzione di un effetto giuridicamente rilevante.
Si rammenta che l’istituto giuridico della sospensione dei termini (procedimentali o processuali) determina un arresto del decorso del termine, lasciando intatta l’efficacia del periodo precedente, che quindi si somma al periodo successivo al termine dell’evento sospensivo, da cui ricomincia il suo decorso.
Diverso è l’istituto dell’interruzione dei termini, che consiste, invece,  in una cesura radicale, che determina la cessazione di tutti gli effetti prodotti dalla frazione del termine già trascorsa, dipendente dal verificarsi di determinati atti e fatti tassativamente previsti, con conseguente nuovo inizio del decorso del termine a partire da una nuova data.
Nel caso di specie si tratta pacificamente di una semplice sospensione del decorso dei termini amministrativi, che in generale, come ricordato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare del 23 marzo 2020, si applica anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50; ne deriva che la sospensione nel periodo tra il 23 febbraio e il 15 maggio risulta applicabile a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis; a titolo esemplificativo:
– termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte;
– termini previsti dai bandi per l’effettuazione di sopralluoghi;
– termini concessi ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del codice per il c.d. “soccorso istruttorio”;
– termini stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività.
Il Legislatore è ridondante, perché ha cura di specificare la natura dei termini coperti dal precetto (ordinatori o perentori, propedeutici, endo- procedimentali, finali ed esecutivi), ma la ridondanza aiuta l’interprete a non trovare eccezioni, che nel caso di specie non è dato rinvenire, anche laddove ha cura di specificare, che questa regola della “sospensione di tutti i termini” è riferita a tutti i procedimenti amministrativi, siano essi avviati su istanza di parte che d’ufficio.

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