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Regolamenti comunali sulle c.d. unioni civili: non vi è un unico concetto di famiglia

Il TAR per la Regione Liguria, sez. I, n. 518 del 4 aprile 2014, ha dichiarato inammissibile il ricorso per l’annullamento del regolamento di istituzione del registro amministrativo delle unioni civili, considerato che, trattandosi di atto regolamentare, nel caso di specie non sussistono i limitati ed eccezionali presupposti per l’impugnativa di tale tipologia di atto normativo. In altre parole, è esclusa l’impugnabilità, diretta, delle fonti di rango normative secondario In proposito, costituisce ius receptum il principio a mente del quale il regolamento non è di per sé impugnabile, in quanto esso è privo di disposizioni immediatamente lesive, proprio per il suo contenuto normativo, astratto e programmatico, a nulla rilevando che le dette disposizioni possano prefigurare un’incisione futura sulla sfera giuridica di chi ne risulterà in concreto destinatario. Conseguentemente, esso potrà formare oggetto di impugnazione solo insieme agli atti applicativi, perché è attraverso tali atti che si realizza il pregiudizio della sfera soggettiva degli effettivi destinatari e, quindi, si attualizza l’interesse a ricorrere. Soltanto se il regolamento contenga anche disposizioni immediatamente lesive, incidendo direttamente e unilateralmente sulla sfera giuridica di uno o più soggetti individuati, esso sarà immediatamente impugnabile, emergendo allora un contenuto provvedimentale. Nella specie non vi è alcuna disposizione immediatamente lesiva di situazioni giuridiche ma solo affermazioni di principio e generali, la cui condivisibilità ed opinabilità costituisce questione latu sensu politica e di valore, tale da oltrepassare ampiamente i limiti propri del giudizio di legittimità. Per inciso, il TAR richiama anche la sentenza n. 138 del 15.4.2010 della Corte Costituzionale, ma pone anche l’accento sul fatto che i concetti di famiglia (ma, anche, di matrimonio) siano tutt’altro che unitari, od univoci, consentendo, in tal modo, di sottrarsi dal considerare altri aspetti non meno rilevanti, come l’ammissibilità o meno di norme regolamentari, locali, in proposito, questione che probabilmente avrebbe maggiormente interessato quanti si pongano in una prospettiva giuridica, avulsa da pregiudizi ideologici o culturali.  Con la stessa pronuncia, è stato altresì dichiarato inammissibile il ricorso per l’annullamento del regolamento di istituzione del registro amministrativo delle unioni civili proposto da coloro che agiscono in quanto soggetti sposati, stante l’assenza dei necessari e tradizionali presupposti dell’interesse diretto, concreto, personale ed attuale. Non vi è un interesse diretto, mancando un riflesso diretto sulla sfera giuridica del ricorrente; infatti, la norma contestata (in quanto previsione generale ed astratta) allo stato non ha effetto diretto su tale sfera né, conseguentemente, può averne il relativo annullamento. Non vi è un interesse attuale, essendo il paventato vantaggio unicamente prospettico, in relazione alle future (e allo stato non individuabili, anche a cagione della genericità ed astrattezza delle previsioni regolamentari in contestazione) applicazioni in sede amministrativa. L’interesse morale, invocato da parte ricorrente nei propri scritti difensivi, risulta peraltro riferito ai ben distinti casi in cui si pone la questione della permanenza di un interesse alla decisione in relazione al sopravvenire di eventi successivi alla instaurazione del giudizio, dovendo in tali casi essere esclusa l’utilità dell’atto impugnato, ancorché meramente strumentale o morale, ovvero che sia chiara e certa l’inutilità di una pronuncia di annullamento dell’atto impugnato (cfr. da ultimo Cons. Stato n. 70/2014). Nel caso de quo l’interesse morale – vantato per l’instaurazione al giudizio – assume connotati in senso lato politici e di valore che, pur laddove reputati condivisibili, fuoriescono all’evidenza dagli ambiti propri del giudizio di legittimità amministrativa. I l concetto di morale viene in questo caso forzato e, in termini giuridici di interesse al ricorso, stravolto: nel senso che è reputato morale il sostenere un’idea di famiglia e di sviluppo della persona – fondata sul matrimonio – a scapito di una visione diversa e più ampia (quale quella che sarebbe sottesa alla scelta politica del consiglio comunale), che quindi assumerebbe i connotati dell’amoralità o comunque della non moralità, del contrasto con l’interesse morale sussistente in capo ai ricorrenti; orbene, pur nel comprendere le ragioni portate a sostegno della nozione di famiglia nucleare fondata sul matrimonio, il concetto di moralità nei termini assolutisti proposti da parte ricorrente non alberga nel giudizio di legittimità, così come inteso dalla costante giurisprudenza invocata, laddove l’invocato interesse morale ad avere comunque la decisione di un ricorso (inizialmente sorretto da un interesse diretto concreto ed attuale) concerne il distinto caso dell’ottenimento del riconoscimento dell’originaria fondatezza delle ragioni addotte a sostegno del gravame proposto.


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