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Filiazione nel matrimonio: ri-proposta la questione del cognome (anche materno?)

La Corte d’appello di Genova, con ordinanza del 26/11/2013, ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme (o, delle “non norme”) in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio, di fronte alla richiesta di attribuzione, accanto al cognome paterno, anche del cognome materno.

L’ordinanza fa richiamo anche a norme di diritti internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (o, se si vuole, di discriminazione tra uomo e donna), ma anche ad atti sia dell’Unione europea, sia del (del tutto distinto) Consiglio d’Europa, principalmente sotto il profilo delle discriminazioni di genere. La vicenda, che si colloca in contesti in cui i genitori assumono di poter contare su una potestà, forsanche arbitraria, di determinazione del cognome dei figli (non coerente con l’art. 6, 1 C. C. per cui il cognome è attribuito per legge), sembra incentrarsi sul fatto della discriminazione di genere, non considerando come non siano in gioco le posizioni dei genitori, quanto quelle dei figli. Oltretutto, non dovrebbe dimenticarsi come i genitori si trovino in una posizione “servente” (per così dire) rispetto ai figli, come si ricava dall’art. 147 C. C. (uno degli articoli del C. C. che è oggetto di lettura in sede di celebrazione del matrimonio), per cui i coniugi hanno gli obblighi ivi indicati … nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

Quale ne possa essere la decisione che sulla questione sollevata venga assunta dalla Corte Costituzionale, si ritorna alle indicazioni già fornite dalla stessa Corte Costituzionale con la sent. n. 61 del 16/2/2006 che ha avuto modo di rilevare come il legislatore possa intervenire a dettare una legislazione specifica (anche se, nelle contingenze, non sembri una priorità), che potrebbe ricorrere ad una pluralità di possibili opzioni.

Quali queste ultime possano essere, il legislatore non dovrebbe però sottovalutare come il sistema di regolazione del cognome attenga alla sfera della sovranità statuale e non possa essere subordinato ad altrui legislazioni (altrettanto autonome e dignitose), men che meno a rimettere la determinazione del cognome del nato (le ipotesi di mutamento del cognome attengono ad altro), al mero arbitrio delle parti. Salvo che il legislatore non opti in tal senso, essendo anche questa opzione non escludibile. Il ché riporta la questione al punto di maggiore rilievo, cioè se il legislatore intenda intervenire in materia.

DOCUMENTI COLLEGATI:
Ordinanza Corte d’Appello Genova 26/11/2013 n. 31
(GU n.13 del 19-3-2014 )
Stato civile – Cognome dei figli legittimi (nati dal matrimonio) – Attribuzione automatica del cognome paterno pur in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori [nella specie, concordemente diretta ad attribuire al figlio il cognome materno in aggiunta a quello paterno] – Violazione del diritto all’identità personale (che trova il primo immediato riscontro nel nome) nonché del diritto del figlio di vedersi riconoscere e della madre di trasmettere i segni di identificazione del ramo genitoriale materno – Violazione del diritto di uguaglianza e pari dignità sociale dei genitori nei confronti dei figli – Violazione del diritto di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi – Violazione di obblighi internazionali derivanti da norme di natura convenzionale

 

 


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