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Procedimenti amministrativi e ritardo nella conclusione: direttiva sull’indennizzo

La Presid. C.d.M. – Dipart. Fun. Pubbl., con la Direttiva del 9/1/2014, ha fornito indirizzi (Linee guida)) attorno all’applicazione dell’istituto dell’indennizzo (30 €/giorno) da ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi, avviati ad istanza di parte (ma non alle D.I.A. o alle S.C.I.A., per la loro differente natura), anche in conseguenza del fatto che l’art. 28 D.L. 21/6/2013, n. 69, convert. in L. 9/8/20136, n. 98, ha modificato l’art. 2-bis L. 7/8/1990, n. 241 (che non è stato superato, ma costituisce disciplina distinta ed autonoma), sottolineandosi come l’indennizzo trovi applicazione anche per ritardo derivante da caso fortuito, o di forza maggiore (e/o simili). Nella direttiva, tra l’altro, si considera anche il caso che il procedimento possa riguardare più amministrazioni, ipotesi nella quale l’indennizzo grava l’onere dell’indennizzo.
L’indennizzo non è un “automatismo”, ma richiede istanza, ed entro termine perentorio (20 giorni) al soggetto titolare del c.d. potere sostitutivo, il quale, comunque, deve essere stato azionato ai fini dell’osservanza dei termini per la conclusione del procedimento. Restano aperte le questioni concernenti l’assunzione del pertinente impegno di spesa che possono influenzare la misura dell’indennizzo) e i termini per l’emanazione del provvedimento di pagamento, per cui può farsi riferimento ai criteri generali dell’art. 2 L. 7/8/1990. n. 241.

DOCUMENTI COLLEGATI:

Direttiva Presidenza Cons. Min. – Dip. funzione pubblica 9/1/2014
Linee guida per l’applicazione «dell’indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte»


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