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Stato civile - Matrimonio - Persona italiana precedentemente straniera - Precedente scioglimento - Ipotesi di nuovo matrimonio - Condizioni
Risposta a quesito

Quesito: Cittadina straniera che diventa italiana, iscritta in Anagrafe, (stato civile divorziata), coniugata e divorziata all’ estero – Albania.
Si chiede, qualora la stessa intendesse contrarre nuovo matrimonio se occorra trascrivere sia il precedente matrimonio contratto all’ estero, che la sentenza straniera di divorzio, oppure, se è sufficiente che produca copia della sentenza straniera di divorzio, tradotta e legalizzata?

Risposta: Per come rappresentata la situazione, si deve presumere che la persona risultasse di stato libero, per intervenuto scioglimento, all’estero, di precedente matrimonio, prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, già al momento della prima iscrizione APR, con provenienza dall’estero.
Se cosi sia stato, la relativa condizione di stato non poteva che essere se non quella determinata dall’ordinamento giuridico dello Stato di cui avesse la cittadinanza, in applicazione del principio deducibile dall’art. 27 L. 31 maggio 1995, n. 218.
Divenuta cittadina italiana, questa condizione di stato continua ad esplicare effetti anche per l’ordinamento giuridico italiano, per cui le condizioni per contrarre matrimonio risultano regolate dalla legge italiana.

 


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