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Consultazioni elettorali e Referendarie 2020: divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione
Divieto di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere

La Circolare n. 3164 della prefettura di Avellino ricorda che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali o referendari e fino alla chiusura delle operazioni di voto “è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.

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