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Comunicazioni (telematiche) tra P.A., in materia di elettorale, anagrafe e stato civile

Se l’art. 5 D.-L. 9/2/2012, n. 5, convert. in L. 4/4/2012, n. 35 ha introdotto la c.d. “residenza in tempo reale”, il succ. art. 6 aveva previsto che le comunicazioni, in determinati ambiti, tra P.A. avvenissero con modalità telematica, rinviando ad un D. M., da emanare entro 180 giorni, le modalità ed i termini.

Le tipologie di comunicazioni considerate dal citato art. 6 riguardavano (riguardano) quelle previste dalle norme di stato civile, anagrafe, elettorale, quelle interessanti le questure, le convenzioni matrimoniali, nonché in materia di liste di leva (per le quali va ricordata la sostituzione operata dall’art. 8, 1, lett. b) D.Lgs. 31/12/2012, n. 248).

Il D. M. 12/2/2014, con cui, in ambito elettorale, si individua un Mod. 3/D, con relativo tracciato record, da utilizzare (comunque) dal 1/1/2015 (e nulla vieta che possa iniziarsi anche prima del termine da cui questa modalità divenga obbligatoria ) e la cui trasmissione deve avvenire con “posta elettronica istituzionale e in cooperazione applicativa.”

Interessante le condizioni di validità della trasmissione (art. 1, 3), condizioni che si applicano anche alle comunicazioni di atti / documenti previste dalla normativa anagrafica ed a quella di stato civile, per cui non vi sono indicazioni circa gli atti / documenti oggetto di comunicazioni.

Nessun cenno ad altri atti / documenti in materia di tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali da trasmettere tra comuni (es.: fascicolo personale degli elettori). Per gli atti concernenti convenzioni matrimoniali, stipulati per atto pubblico, è prevista la trasmissione via P.E.C. e la firma digitale del notaio.

Si potrebbe considerare come anche le montagne partoriscano ….

DOCUMENTI COLLEGATI
Decreto Ministero dell’interno 12/2/2014 (G.U. 25/2/2014 n. 46)
Modalità di comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale, di anagrafe e di stato civile, nonché tra comuni e notai per le convenzioni matrimoniali, in attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettere a) e c) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35

 


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