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Regione Friuli-Venezia Giulia: nuovo sistema di elezione degli organi dei comuni e del relativo procedimento elettorale , ma, anche, modifiche al procedimento elettorale per gli organi regionali

Dal 12/12/2013 nella regione Friuli-Venezia Giulia è stato disciplinato il sistema di elezione degli organi dei comuni e il relativo procedimento elettorale con la L. R. (Friuli-Venezia Giulia) 5/12/2013, n. 19, che, nell’occasione modifica anche la L. R. (Friuli-Venezia Giulia) 18/12/2007, n. 28 “Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale”. Per quanto riguarda le elezioni degli organi dei comuni, per quanto si conservino aspetti mutuati dal T. U. di cui al d.P.R. 16/5/1960, n. 570, si ha ormai un sistema “proprio”, autonomo, per cui nella regione non può più farsi riferimento al citato T.U. (salvo quanto non , espressamente, richiamato), il ché vale anche per le disposizioni del T.U.E.L. aventi ad oggetto l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali.
Tra l’altro, nei comuni fino a 15.000 abitanti, l’assegnazione dei seggi è differenziata per i comuni sino a 3.000 abitanti, rispetto agli altri (da 3.001 a 15.000). Per i comuni con oltre 15.000 abitanti le funzioni altrove proprie dell’ufficio elettorale centrale sono assolte dall’Adunanza dei presidenti di sezione. Per il voti degli elettori (ed elettrici) presso luoghi di cura, ed assimilati, con meno di 100 posti letto, si fa ricorso ad un “ufficio distaccato” (altrove, chiamato “volante”).
Interessante (leggi: innovativo) l’art. 71, per il caso di amissione di un solo candidato alla carica di sindaco, per il fatto di prevedere l’esclusione degli elettori iscritti all’AIRE ai fini del raggiungimento del quorum per la validità della votazione, mentre poco convince (sotto il profilo del riparto tra competenze legislative statali e regionali) l’art. 75, 4 che, pur rifacendosi a norma statale, non parrebbe materia di competenza legislativa regionale, per quanto si tratti di regione a Statuto speciale.
Tra l’altro, si prevede la facoltà per la regione di organizzare attività di formazione rivolte ai Presidenti di seggio e agi componenti degli uffici elettorali di sezione (seggi).


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