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Elezioni e voto c.d. “assistito”
Commento alla sentenza del TAR Calabria n.110/2014

L’annosa questione sul voto c.d. “assistito”, cioè se la valutazione delle condizioni della sua ammissibilità spetti al Presidente di seggio o a figure mediche dell’ASL continua a vedere interventi giurisprudenziali: da ultimo, il T.A.R. per la regione Calabria, sede di Catanzaro, Sez. 2^, sent. n. 110 del 17/1/2014 con cui è stato affermato che, ai sensi dell’art. 41 comma 8, t.u. 16.5.1960 n. 570, dopo la modifica apportata dall’art. 9, legge 11.8.1991, n. 271, l’accertamento sull’attitudine dell’infermità fisica da cui è affetto l’elettore ad impedire l’autonoma manifestazione del voto, può essere apprezzata unicamente dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’unità sanitaria locale, che dell’attestazione dell’esistenza dell’impedimento si assume la piena responsabilità giuridica (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 9.1.2013, n. 297; id. 6.7.2012, n. 3960; id. 16.9.2011, n. 5169; id. 29.3.2011, n. 1929; id.12.6.2009, n. 3683; questo stesso Tribunale, sez. II, 2.7.2010, n. 1427; id. 1.7.2010, n. 1412; id. 5.11.2009, n. 1190; TAR Campania, Salerno, sez. I, 25.11.201 1, n. 1904; TAR Toscana, sez. II, 5.2.2010, n. 191; TAR Molise, sez. I, 20.10.2010, n. 1342; TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 28.11.2009, n. 573);
il presidente di seggio, pertanto, non è più tenuto a valutare, attraverso la c.d. prova empirica, se l’infermità di cui si tratta rientri tra quelle ostative indicate dal citato art. 41, in quanto siffatta valutazione è stata affidata dalla norma in questione ad un altro organo pubblico, direttamente individuato e provvisto di adeguate competenze tecniche.
Giova aggiungere che l’ultimo comma del citato art. 41 precisa che “L’annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell’interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , e successive modificazioni“.
La disposizione, ai fini di cui trattasi, va letta congiuntamente a quanto stabilito al comma 6 in cui l’esibizione del certificato sanitario è testualmente definita come “eventuale”.
Ne discende che, in presenza dell’annotazione apposta sulla tessera elettorale, l’elettore non è obbligato ad esibire la documentazione sanitaria da cui essa risulta, né il presidente del seggio ha il potere di contestare l’infermità fisica che autorizza il voto assistito.


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