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Le associazioni islamiche non devono essere necessariamente omni-rappresentative.

È illegittima la delibera di approvazione del P.G.T comunale, nella parte in cui ha escluso la sede di un’associazione religiosa islamica attiva sul territorio comunale dall’elenco dei servizi religiosi esistenti, ha negato la esistenza di aree che accolgono attrezzature religiose di enti di confessioni diverse dalla cattolica, nel piano dei servizi non ha assicurato nuove aree per attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, ha modificato la classificazione di area di proprietà della associazione religiosa islamica ricorrente includendola in nuclei di antica formazione. Lo ha affermato il T.A.R. per la regione Lombardia, sede di Brescia, Sez. 1^, con la sent. n. 1176 del 28/12/2013, considerando, anche, come nel redigere il Piano dei servizi sono stati considerati soltanto i servizi religiosi collegati alla Chiesa cattolica.

Per conto, la presenza nel comune di comunità di cittadini di religione musulmana è dato notorio a livello locale e nazionale.

La delibera di approvazione del P.G.T. va pertanto annullata nella parte in cui omette di apprezzare, attraverso una corretta e completa istruttoria, quali e quante realtà sociali espressione di religioni non cattoliche, in ispecie islamiche, esistano nel comune, di valutare le loro istanze in termini di servizi religiosi e di decidere motivatamente se e in che misura esse possano essere soddisfatte nel Piano dei servizi.

Appare interessante, nella sentenza, la considerazione fatta al n. 13: “…. 13. Non rileva poi quanto afferma il Comune (memoria 4 gennaio 2013 p. 8 quarto rigo dal basso), ovvero che la ricorrente non avrebbe il “monopolio” delle attività religiose e non rappresenterebbe l’intera comunità musulmana. E’ infatti dato di comune esperienza che non tutte le religioni sono organizzate, come la Chiesa cattolica, secondo una struttura piramidale con una autorità di vertice, e che anzi in ordinamenti democratici come il nostro il pluralismo delle associazioni rappresentative di una data realtà sociale è del tutto normale e fisiologico. Restringere quindi la legittimazione ai soli gruppi sociali organizzati in via unitaria significherebbe quindi, in fatto, negare la tutela giurisdizionale ad un vasto insieme di interessi. …”, con cui si da conto del fatto che l’associazionismo di adesione islamica non presenta una strutturazione organizzata, più o meno assimilabile al concetto storico di “chiesa”, ma rispondono a logiche aggregative ben più articolate.

Vedi:

TAR Lombardia Brescia sez. I 28/12/2013 n. 1176
Le esigenze della comunità di fede islamica (in termini di servizi religiosi) nel Pgt comunale


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