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Accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali, assenze di limiti (né di previe valutazioni), ma obbligo (per il consigliere comunale) del segreto

Circa la legittimazione all’accesso agli atti del comune da parte dei rispettivi consiglieri comunali (vale lo stesso per i consiglieri provinciali rispetto agli atti della provincia), va segnalata un’ulteriore pronuncia, da parte del Consiglio di Stato, Sez. 5^, sent. n. 5931 dell’11/12/2013, secondo la quale l’interesse del consigliere comunale ad ottenere determinate informazioni o copia di specifici atti detenuti dall’amministrazione civica, non si presta ad alcun scrutinio di merito da parte degli uffici interpellati in quanto, sul piano oggettivo, esso ha la medesima latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati al consiglio comunale (al cui svolgimento è funzionale).

Anche il diritto all’informazione del consigliere comunale è, tuttavia, soggetto al rispetto di alcune forme e modalità. In effetti, oltre alla necessità che l’interessato alleghi la sua qualità, permane l’esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l’esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l’individuazione dell’oggetto dell’accesso (tra le molte Cons. Stato, sez. V, 13.11.2002, n. 6293).

Tali cautele derivano dall’esigenza che il consigliere comunale non abusi, infatti del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico.

È illegittimo il diniego opposto all’istanza di accesso, avanzata da un consigliere comunale, rivolta ad ottenere notizie in ordine al personale assunto dal comune in un ben determinato lasso di tempo e ad ottenere informazioni circa gli automezzi e mezzi in dotazione al comune, così come, parimenti illegittimo, deve ritenersi il diniego di accesso alle determinazioni del solo ufficio affari generali, rispettivamente per il periodo dall’1 al 31 marzo 2012 la prima e dall’1 al 30 aprile 2012 la seconda.

Di esse non è stata concessa copia, né, alternativamente, è stata proposta ai richiedenti, come essi affermano senza che ciò sia smentito dal Comune, la possibilità di prendere visione degli atti, per circoscrivere eventualmente le richieste “a quelle che più interessavano per l’esercizio del mandato”. Quanto alla esigenza di assicurare la riservatezza degli atti oggetto di accesso e il diritto alla privacy dei terzi, in sede di esercizio del diritto di accesso di cui dispongono i consiglieri comunali e provinciali, si osserva che tale necessità è salvaguardata dall’art. 43, 2 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, laddove viene previsto che i consiglieri stessi sono tenuti al segreto nel caso accedano ad atti che incidono sulla sfera giuridica e soggettiva di terzi ( così Cons. Stato, sez. V, 4.5.2004, n. 2716). Il diritto del consigliere comunale o provinciale ad avere dall’ente tutte le informazioni che siano utili all’espletamento del mandato non incontra, conseguentemente, alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato all’osservanza del segreto (ammesso che i consiglieri comunali lo sappiano ….).


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