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Giunte comunali, c.d. “quote rosa” e mancata accettazione delle sole consigliere comunali di maggioranza: non è sufficiente, specie quando potevano aversi assessori esterni

Il T.A.R. per la regione Puglia, sede di Lecce, Sez. 1^, sent. n. 2420 dell’11/12/2013 affronta la situazione della giunta comunale priva di rappresentanza di genere, rappresentanza oltretutto prevista dallo Statuto comunale, il quale considerava anche la figura dei c.d. assessori esterni, rappresentanza non osservata per il fatto che le sole 2 consigliere comunali di “maggioranza” non avevano accettato la nomina ad assessore, ritenendo che la norma dello statuto comunale secondo la quale “il vicesindaco e gli assessori sono nominati dal sindaco fra i consiglieri comunali e fra i cittadini non facenti parte del consiglio in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, assicurando condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella composizione della giunta” è immediatamente precettiva proprio perché dispone e predetermina un vincolo specifico in ordine alla composizione degli organi di governo comunale.
La norma è chiara: all’atto di nomina dell’assessore occorre rispettare un ben preciso principio, immediatamente precettivo e il mancato rispetto di tale principio comporta l’illegittimità della nomina.
Al fine di contemperare gli opposti interessi, in caso di assenza di donne all’interno della maggioranza consiliare il sindaco non può ritenersi obbligato ad individuare assessori di sesso femminile al di fuori della maggioranza consiliare oppure al di fuori della compagine consiliare, ma neppure può ritenersi tout court esonerato dall’obbligo di nomina di assessori di sesso femminile, occorrendo invece che egli svolga un minimum di indagini conoscitive, tese ad individuare, all’interno della società civile (e beninteso nel solo bacino territoriale di riferimento del comune, non potendo dirsi obbligato a spingersi oltre), personalità femminili in possesso di quelle qualità – doti professionali, nonché condivisione dei valori etico-politici propri della maggioranza uscita vittoriosa alle elezioni – necessarie per ricoprire l’incarico di componente la giunta municipale (sent. 289/2013). È illegittimo il decreto del sindaco con cui sono stati nominati gli assessori facenti parte della giunta comunale, tutti di sesso maschile, posto che la mancata accettazione delle due consigliere comunali facenti parte della maggioranza non esonerava il Sindaco dall’ assicurare la presenza di una donna nella giunta.

VEDI:
TAR Puglia Lecce sez. I 11/12/2013 n. 2420
“Quote rosa” nelle giunte comunali


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