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Verifica della residenza ai fini del rilascio dell'assegno di invalidità
Messaggio INPS n. 20966/2013

Le prestazioni per invalidità civile possono essere corrisposte dall’Inps solo se il soggetto interessato abbia dimora effettiva, stabile e abituale in Italia.

Lo ha precisato lo stesso Ente di previdenza nel messaggio n. 20966/2013 in risposta ad alcune richieste di chiarimenti formulate da parte delle proprie strutture territoriali.

La residenza, osserva l’Inps, ai sensi dell’articolo 43 del Codice Civile, è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Pertanto l’ente previdenziale dà rilievo al requisito fattuale e non formale e richiamando la disciplina comunitaria in materia (art. 70 del Regolamento Ce n. 883/2004) di non esportabilità delle prestazioni assistenziali e di invalidità, impone agli uffici periferici territoriali dell’Inps la verifica e il controllo dell’effettiva dimora in Italia del titolare della prestazione d’invalidità civile.

Verrà disposta la sospensione della prestazione qualora risulti la permanenza (dimora) fuori dal territorio italiano per un periodo superiore a sei mesi, tranne il caso di sussistenza di motivi di causa maggiore o per gravi motivi sanitari idoneamente documentati.

Decorso un anno dalla sospensione e verificato il permanere della mancanza del requisito della residenza, sarà disposta la revoca definitiva della prestazione.


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