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In via di attuazione la L. 12/10/2012, n. 219 sullo “status” dei figli. Dal 7/2/2014 sono in vigore le modifiche – legislative – conseguenti

Il giorno successivo alla pronuncia della 2^ Sezione della C.E.D.U. sulla non derogabilità dei criteri di attribuzione, alla nascita, del cognome dei figli nati nel matrimonio, si è avuta la pubblicazione del D. Lgs. 28/12/2013, n. 154, attuativo della delega conferita con l’art. 2 L. 10/12/2012, n. 219, in materia di filiazione, destinato ad entrare in vigore il 7/2/2014. Il testo ha evitato di procedere con la recente tecnica dell’articolo unico (o di un numero dirotto di articoli), e numerosissimi commi, prevedendo il ricorso ad una tecnica, forse più tradizionale ma più “leggibile”, della pluralità di articoli. In molti casi, le modifiche sono nominalistiche, con la sostituzione di una formulazione con altra (es: i figli naturali divengono figli nati fuori dal matrimonio, la potestà genitoriale diviene responsabilità genitoriale), il ché, per molti versi, era del tutto prevedibile (ma non era sufficiente, in tali casi, una disposizione come quella dell’art. 105?). All’art. 1 vi è la soppressione del riferimento al lontano istituto dell’affiliazione (soppresso dall’art. 77 L. 4/5/1983, n. 184) già presente nell’art. 87 CC, forse ritenendo come, stante il tempo decorso dalla sua soppressione, costituisca una sorta di residuo, ma ciò sembra non tenere conto di come possano ancora esservi affiliazioni, non estinte o revocate, pronunciate in precedenza: per altro, tale previsione non viene del tutto meno, ma è stata traslata, con l’inserimento dell’art. 127-bis Disp. Att. Trans. al CC da parte dell’art. 96.

Ne consegue che un tale impedimento al matrimonio permane, solo che, anche considerando la rarefazione dell’ipotesi, una sua “ri-allocazione” in altra “fonte”, potrebbe far dimenticare questa persistenza. Per effetto dell’art. 3, dal 7 febbraio, in sede di celebrazione del matrimonio, dovrà provvedersi alla lettura, unitamente agli altri oggetto di questa procedura, del “nuovo” testo dell’art. 147 CC, anche quando la celebrazione non avvenga davanti all’USC (qualcuno lo dovrà pur dire ad altri “celebranti” …). Per inciso, l’art. 148 CC è abbastanza sostanzialmente modificato, così come l’art. 155 CC, queste ultime, in parte, trasfuse nei “nuovi” artt. 316 e ss. CC (e, ovviamente, non sono le sole modifiche al CC, anche rispetto ad altri istituti. Non meno rilevanti).

Muta anche l’art. 262, con maggiore consistenza per il comma 2, ma anche per quanto riguarda il comma 3. Viene “contenuta”, attraverso l’apposizione di un termine prescrizionale, la possibilità dell’impugnazione del riconoscimento di filiazione (istituto diverso dalla contestazione dello stato di figlio!) per difetto di veridicità da parte del suo autore.
Emerge una apprezzabile attenzione per le posizioni dei minori, oggetto di “ascolto” a partire da 12 anni (o, anche prima, se del caso), attenzione che comprende anche gli articoli inseriti (art. 55) dopo l’art. 337 CC, rispetto a cui, in particolare, si richiama l’art. 337-sexies, 2 che attribuisce al genitore l’obbligo di informare l’altro dell’avvenuto (si sottolinea: avvenuto) cambiamento di residenza o domicilio del minore, cosa che fa, o dovrebbe fare, piazza pulita della male prassi di considerare i genitori come contro-interessati nel caso di trasferimento di residenza o cambiamento di abitazione di minori.

All’art. 71, tra l’altro, si abroga l’art. 537, 3 CC, norma che (secondo0 alcuni) costituiva la sola, oggettiva, differenziazione tra figli nati dentro o fuori dal matrimonio, prima della L. 10/122012, n. 219, almeno secondo indirizzi interpretativi meno condizionati da “costruzioni” prive di fondamento. L’art. 101 modifica l’art. 33 L. 31/5/1995, n. 218, osservandoci come l’accertamento delle condizioni di applicazione (eventuale e residuale) della legge italiana non possa che avere, come sempre, che natura giudiziale; inoltre vi viene inserito un art. 36-bis, per il quale vi è l’applicazione della legge italiana riguardo alla responsabilità genitoriale, obblighi di mantenimento dei figli, e relative giurisdizione; tra le abrogazioni, vi è anche l’art. 34 L. 31/5/1995, n. 218 (avente ad oggetto l’istituto della legittimazione, soppresso in Italia).

VEDI:
Decreto legislativo 28/12/2013 n. 154 (G.U. 8/1/2014 n. 5)
Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219

 


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