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Cognome, alla nascita, dei figli nati nel matrimonio: sentenza della C.E.D.U. (a pro del cognome materno, se richiesto)

La C.E.D.U. (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo), organismo costituito in seno al Consiglio d’Europa e che, per questo, non va proprio confuso con la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (né con altre Istituzioni dell’Unione europea), con sentenza del 7/1/2014 sella 2^ Sezione, emesso ne procedimento n. 77/07, ha condannato l’Italia per il fatto che non è prevista alcuna deroga, in particolare se in presenza di volontà di entrambi i genitori, all’attribuzione del cognome paterno ai figli nati nel matrimonio.
Il contrasto con la Convenzione sussiste, secondo0 la C.E.D.U., non tanto per questa impostazione, quanto sul fatto che essa non ammette deroghe od eccezioni.
Il testo integrale della pronuncia è accessibile all’URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-139896 , risultando – sempre – opportuno non lasciarsi condizionare dalle trasposizioni mediatiche, quanto risalire alle “fonti”, Non si sa se questa pronuncia possa indurre ad intervenire sull’emanandoi D. Lgs. “delegato” dall’art. 2 L. 10/12/2012, in particolare considerando come questo sia (abbastanza) nella sua fase finale, stante l’approvazione del testo in occasione del C.d.M. n. 40 del 13/12/2013.
Vi possono essere 2 ordini di aspetti:
1) quello di ordine temporale;
2) quello di meditare il da farsi, e quindi percorrere altre vie normative.


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