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Alcuni singoli atti pregressi presentano delle carenze: l’ufficiale dello stato civile deve indagare per sanarle?

Nel procedere alle annotazioni, l’ufficiale dello stato civile si rende conto che risultano mancanti le annotazioni relative alle vicende antecedenti all’evento da annotare

Ipotesi che sembra molto ricorrente si verifica quando l’ufficiale dello stato civile debba apporre annotazione di divorzio a margine dell’atto di matrimonio e si accorga che manca annotazione di separazione tra i coniugi o, ancora, quando debba apporre annotazione di divorzio a margine dell’atto di nascita di uno dei coniugi e non risulti, sullo stesso atto di nascita, annotazione del matrimonio del quale si dovrebbe annotare lo scioglimento o cessazione degli effetti civili. In pratica, nel procedere alle annotazioni, l’ufficiale dello stato civile si rende conto che risultano mancanti le annotazioni relative alle vicende antecedenti all’evento da annotare, così che risulta evidente l’incongruenza di dovere annotare e quindi certificare l’evento attuale, ad esempio il divorzio, senza che risultino indicazioni sul matrimonio (nell’atto di nascita dei coniugi) o sulla separazione (nell’atto di matrimonio).

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