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Documentazione amministrativa – Lingua italiana
Risposta a quesito a cura di R. Panozzo

Quesito: Fedele all’indirizzo prevalente, mi sono sempre rifiutato di procedere all’autentica di firma su dichiarazioni redatte in lingua straniera, forte della convinzione che la lingua italiana è – anche e soprattutto costituzionalmente – la lingua ufficiale della Repubblica. Recentemente, un utente mi ha fatto notare come non esista, nella Costituzione, una norma che espressamente stabilisca tale caratteristica. Sono in difficoltà.

Risposta: E’ vero: non esiste, nella nostra Costituzione, una norma che espressamente riconosca l’italiano quale lingua ufficiale della Repubblica; come osserva attenta dottrina, “non si volle stabilire formalmente l’esistenza di una “lingua di Stato”, dando per scontato che l’italiano fosse –comunque – la lingua stabilmente e comunemente utilizzata nel territorio, e – nel contempo – evitando che l’ufficializzazione di esso potesse assumere un significato nazionalistico” venne espressamente recepito, anzi, “il solenne principio costituzionale del riconoscimento e della tutela delle minoranze alloglotte, già represse dal precedente regime politico, che della nazionalizzazione generale forzata della lingua italiana aveva fatto uno dei propri caratteri ideologici e politici peculiari” (1)
Esistono, tuttavia, numerosi elementi che suffragano la tesi (2):
– l’art. 6 della Costituzione, ove si afferma che “la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”: “l’esigenza costituzionale di tutelare minoranze linguistiche, non predeterminate dalla carta costituzionale, sorge proprio in dipendenza del carattere ufficiale della lingua italiana, come lingua che caratterizza lo Stato italiano” (3);
– la giurisprudenza del Giudice delle Leggi, che ha rilevato come “la Costituzione conferma per implicito che il nostro sistema riconosce l’italiano come unica lingua ufficiale, da usare obbligatoriamente, salvo le deroghe disposte a tutela dei gruppi linguistici minoritari, da parte dei pubblici uffici nell’esercizio delle loro attribuzioni” (4);
– gli Statuti (speciali) del Trentino Alto Adige e della Valle d’Aosta:  principalmente il primo (5), il cui art. 99 espressamente stabilisce che “nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato”, ma – seppur indirettamente – anche il secondo (6), nella norma (art. 38) in cui parifica la lingua francese a quella italiana.

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(1) FRANCHINI, “Costituzionalizzare” l’italiano: lingua ufficiale o lingua culturale?, in http://www.rivistaaic.it/
(2) Rilevando, nel quesito, l’ottica costituzionale, si tralascia la l. 15 dicembre 1999, n. 482, Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, il cui art. 1, c. 1, stabilisce che “La lingua ufficiale della Repubblica è l’italiano”; come pure la l. 23 febbraio 2001, n. 38, Norme  a  tutela  della  minoranza  linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, nel cui art. 8, c. 1,  si rimarca “il carattere ufficiale della lingua italiana”.
(3) Tar Lombardia, Milano, 23 maggio 2013, n. 1348, aggiungendo che l’ufficialità “non può tradursi in una vuota formula o in una mera dichiarazione di intenti, ma … assume valenza di principio cogente, immediatamente operativo, tanto che per la valorizzazione di determinate minoranze linguistiche si è resa necessaria l’adozione di una specifica disciplina correlata ad un precetto costituzionale”.
(4) Corte cost. 20 gennaio 1982, n. 28, in relazione all’art. 137 c.p.p. (allora vigente). Si veda anche, recentemente, Corte cost. 22 maggio 2009, n. 159, ove si osserva che la particolare tutela riservata alle lingue minoritarie deve essere interpretata in modo da evitare che “esse possano essere intese come alternative alla lingua italiana o comunque tali da porre in posizione marginale la lingua ufficiale della Repubblica”.
(5) D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino- Alto Adige.
(6) L.c. 26 febbraio 1948, n. 4, Statuto speciale per la Valle d’Aosta.

 

Rober PANOZZO

(21 settembre 2013)



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