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Legge elettorale: vizi di legittimità costituzionale per il premio di maggioranza, nonché per le liste “bloccate”

Forse, si ricorderà come un giudice di pace  abbia sollevato eccezione d’illegittimità costituzionale sul c.d. reato di clandestinità, argomentando sul fatto che tali norme sono state emanate da un Parlamento non legittimato all’esercizio della potestà legislativa, in conseguenza dei ritenuti vizi della legge elettorale.

La L. 21/12/205, n. 270 è stata interessata all’esame di legittimità della Corte Costituzionale, definito con sentenza,  di cui (di seguito alla camera di consiglio seguita all’udienza pubblica del 3/12/2013) è stato emesso un “comunicato stampa”  dal tenore seguente: “ …. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme della legge n. 270/2005 che prevedono l’assegnazione di un premio di maggioranza – sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica – alla lista o alla coalizione di liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e che non abbiano conseguito, almeno, alla Camera, 340 seggi e, al Senato, il 55% dei seggi assegnati a ciascuna Regione.

La Corte ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che stabiliscono la presentazione di liste elettorali “bloccate”, nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una preferenza.

Le motivazioni saranno rese note con la pubblicazione della sentenza, che avrà luogo nelle prossime settimane e dalla quale dipende la decorrenza dei relativi effetti giuridici.

Resta fermo che il Parlamento può sempre approvare nuove leggi elettorali, secondo le proprie scelte politiche, nel rispetto dei principi costituzionali. …. “.

Appare chiaro, stante la rilevanza delle questioni affrontate, come non possano trarsi considerazioni se non dopo la lettura, integrale, della sentenza, tanto più che il “comunicato stampa”,  non va oltre all’individuare le questioni per le quali la Corte Costituzionale ha ritenuto di dichiarare l’illegittimità costituzionale, cioè sulle norme relative al premio di maggioranza, diverso tra Senato della Repubblica e Camera dei deputati, nonché sulle liste “bloccate” che non consentono all’elettore espressione di voto di preferenza.

Per altro, la pronuncia di costituzionalità consente di considerare, purtroppo ancora una volta, le difficoltà in cui si trova astretto il Parlamento per la discussione, ed approvazione, di una legge elettorale alternativa, che molti auspicavano dover, ragionevolmente, precedere la decisione della Corte Costituzionale, anche con l’effetto di permettere a questa di dichiarare la cessazione della materia del contendere, per intervenuta caducazione delle norme su cui era stata sollevata questione di legittimità costituzionale.


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